Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2003
Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:79
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero delle finanze n. 28 del 5 febbraio 1999
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 27596
Manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999 concernente il differimento dei termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. L’atto impugnato, infatti, in conformità al sistema normativo riguardante la raccolta dei tributi che prevede il riversamento delle somme dovute agli enti destinatari (tra cui, la Regione Siciliana) soltanto dopo che un'apposita struttura di gestione abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza e non integrando la minima dilazione nell’afflusso delle somme una lesione degli interessi regionali, si limita a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi senza incidere sulla loro spettanza e, pertanto,non è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione. - V. sentenza, citata, n. 156/2002 e ordinanza, citata, n. 30/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, recante “Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, iscritto al n. 19 del registro conflitti dell'anno 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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