Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/2003
Corte cost., ord. 18 luglio 2003, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/2003
- Data di deposito
- 18 luglio 2003
- Data di decisione
- 2 luglio 2003
- Esito
- Correzione di errore materiale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:260
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28001
Nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del 'Considerato in diritto' della sentenza n. 201 del 2003 le parole "per tre comuni capoluogo di provincia" sono sostituite con le parole "per i comuni capoluogo di provincia".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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