Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2003
Corte cost., ord. 11 giugno 2003, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2003
- Data di deposito
- 11 giugno 2003
- Data di decisione
- 3 giugno 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:209
Norme oggetto del giudizio
- nota del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza del 19 febbraio 2002
Parametri
- art. 11, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27827
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, a seguito del segreto di Stato opposto dal predetto Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, alla richiesta di esibizione di documenti ai fini della definizione del procedimento penale in corso davanti alla autorità ricorrente per il reato di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato a carico di un dipendente del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDE). Nella fase di mera delibazione senza contraddittorio sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme perché possa configurarsi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale dal momento che: a) tanto la Corte d'assise d'appello di Roma, quanto il Comitato parlamentare sono legittimati, rispettivamente, a sollevare conflitto e a resistere ad esso, essendo organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere che ciascuno di essi rappresenta o al quale appartiene; b) è lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria ricorrente in conseguenza del vincolo del segreto di Stato opposto dal Comitato parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'assise d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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