Corte costituzionale
Sentenza n. 355/2002
Corte cost., sent. 17 luglio 2002, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 355/2002
- Data di deposito
- 17 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:355
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 8, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
- art. 2, legge n. 241 del 7 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27207
L'art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale impone alle pubbliche amministrazioni l'onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve essere concluso, stabilendo in via suppletiva il termine di trenta giorni, oltre i quali la pubblica amministrazione diviene inadempiente, è applicabile anche al procedimento concernente l'adozione, da parte del Comune, del piano generale degli impianti pubblicitari, necessario al rilascio delle singole autorizzazioni. Ne consegue che, in relazione a tale procedimento, il diritto di iniziativa economica risulta adeguatamente protetto e sottoposto ad un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità. Non è pertanto fondata, per erroneità della premessa interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Comune non possa autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo. - V. la citata sentenza n. 262/1997, con la quale è stata data la stessa interpretazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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