Corte costituzionale

Sentenza n. 255/2002

Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/2002
Data di deposito
20 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:255

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero delle finanze del 8 luglio 1997
  • decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997
  • circolare del ministero delle finanze del 4 luglio 1997

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 27089

Non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell'erario statale prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), e vanno, conseguentemente, annullati - con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura - il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 21 maggio 1997, limitatamente all'art. 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato; e la circolare del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, 8 luglio 1997, n. 196/E, limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'erario dello Stato. Detti atti recano, infatti, lesione alle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Regione Siciliana, per le stesse ragioni che hanno indotto alla dichiarazione di illegittimità - con sentenza n. 347/2000 - del predetto art. 14 del d.l. n. 79 del 1997, disposizione, questa, a sua volta, recante la previsione di un procedimento unilaterale, e non "concertato", ai fini di un'idonea salvaguardia della possibilità per la regione Siciliana di interloquire in vista della tutela dei propri diritti, ove si deroghi - come in questo caso - al principio di attribuzione alla regione medesima del gettito di tributi erariali riscossi nel suo territorio. - Per analoga 'ratio', v. anche sentenze n. 98, n. 340/2000 e n. 288/2001 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell'erario statale prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e conseguentemente

annulla il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1997, n. 120, recante "Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni", limitatamente all'art. 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, dell'8 luglio 1997, n. 196/E, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1997, n. 163, recante direttive in ordine all'"Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto. Art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140", limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'erario dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, del 4 luglio 1997, n. 190/E, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1997, n. 160, recante direttive in materia di "Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997)", limitatamente alla parte in cui dispone che le somme di cui al codice 1452, denominato "chiusura lite fiscale pendente", sono versate per intero all'erario dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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