Corte costituzionale
Sentenza n. 156/2002
Corte cost., sent. 7 maggio 2002, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/2002
- Data di deposito
- 7 maggio 2002
- Data di decisione
- 24 aprile 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:156
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle finanze n. 183 del 22 maggio 1998
- decreto del Presidente della Repubblica n. 198 del 18 maggio 1998
Parametri
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 26965
Il sistema previsto per il versamento unitario in tesoreria delle imposte e di altre entrate dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali nonché per la gestione e il riversamento delle somme riscosse agli enti destinatari - cui è stata data attuazione con i decreti oggetto di impugnativa per conflitto di attribuzione - non determina alcuna lesione della potestà di riscossione delle entrate devolute alla Regione Siciliana e del suo diritto a disporre delle somme ad essa spettanti. Infatti una lesione siffatta si verificherebbe solo se la medesima Regione fosse privata di somme ad essa spettanti ovvero se l'acquisizione delle somme dovute non fosse tempestiva; e non quando - come nel caso in questione - le previste operazioni, di competenza della struttura unitaria di gestione, non comportino indugi né consentano alcuna discrezionalità, dal momento che la stessa centralizzazione della struttura di gestione risponde, proprio, a ragioni di speditezza e di opportunità. Neppure può essere lamentata la mancata partecipazione della Regione nelle attività demandate alla struttura di gestione, dal momento che i compiti attribuiti a tale struttura attengono ad aspetti tecnico-operativi e non coinvolgono quelle determinazioni complesse o necessarie per la risoluzione di problemi interpretativi e applicativi che comportano di norma la partecipazione della Regione nei procedimenti attuativi della ripartizione di entrate tributarie. Pertanto va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato dettare le disposizioni adottate con d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 e d.m. 22 maggio 1998, n. 183. - V. anche sentenza n. 66/2001 (citata). - Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000 e n. 288/2001, citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara che spetta allo Stato dettare le disposizioni in materia di versamenti delle somme riscosse in tesoreria, di cui al d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), nonché le disposizioni in materia di individuazione e di attività della struttura di gestione prevista dall'art. 22 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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