Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2002

Corte cost., sent. 7 maggio 2002, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:156

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle finanze n. 183 del 22 maggio 1998
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 198 del 18 maggio 1998

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 26965

Il sistema previsto per il versamento unitario in tesoreria delle imposte e di altre entrate dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali nonché per la gestione e il riversamento delle somme riscosse agli enti destinatari - cui è stata data attuazione con i decreti oggetto di impugnativa per conflitto di attribuzione - non determina alcuna lesione della potestà di riscossione delle entrate devolute alla Regione Siciliana e del suo diritto a disporre delle somme ad essa spettanti. Infatti una lesione siffatta si verificherebbe solo se la medesima Regione fosse privata di somme ad essa spettanti ovvero se l'acquisizione delle somme dovute non fosse tempestiva; e non quando - come nel caso in questione - le previste operazioni, di competenza della struttura unitaria di gestione, non comportino indugi né consentano alcuna discrezionalità, dal momento che la stessa centralizzazione della struttura di gestione risponde, proprio, a ragioni di speditezza e di opportunità. Neppure può essere lamentata la mancata partecipazione della Regione nelle attività demandate alla struttura di gestione, dal momento che i compiti attribuiti a tale struttura attengono ad aspetti tecnico-operativi e non coinvolgono quelle determinazioni complesse o necessarie per la risoluzione di problemi interpretativi e applicativi che comportano di norma la partecipazione della Regione nei procedimenti attuativi della ripartizione di entrate tributarie. Pertanto va respinto il ricorso della Regione Siciliana e spetta allo Stato dettare le disposizioni adottate con d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 e d.m. 22 maggio 1998, n. 183. - V. anche sentenza n. 66/2001 (citata). - Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000 e n. 288/2001, citate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara che spetta allo Stato dettare le disposizioni in materia di versamenti delle somme riscosse in tesoreria, di cui al d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), nonché le disposizioni in materia di individuazione e di attività della struttura di gestione prevista dall'art. 22 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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