Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
378/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:378

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 95 del 23 febbraio 2000
  • deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 68 del 30 ottobre 1998
  • deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 105 del 14 luglio 1999

Parametri

  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, comma 3, legge n. 122 del 30 aprile 1998
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973
  • art. 2, comma 6, legge n. 249 del 31 luglio 1997
  • art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 27, ultimo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 27225

Estinzione del processo - a seguito di rinuncia ai ricorsi presentata dalla Provincia autonoma di Trento e accettata dall'Avvocatura dello Stato - concernente il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia stessa, in riferimento alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 68 del 30 ottobre 1998, n. 105 del 14 luglio 1999 e n. 95 del 23 febbraio 2000, disciplinanti il piano nazionale di assegnazione delle frequenze. La ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 2, 4, 8, numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691), del principio di leale cooperazione nonché dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi

indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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