Corte costituzionale
Ordinanza n. 378/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 378/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:378
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 95 del 23 febbraio 2000
- deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 68 del 30 ottobre 1998
- deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 105 del 14 luglio 1999
Parametri
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, comma 3, legge n. 122 del 30 aprile 1998
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973
- art. 2, comma 6, legge n. 249 del 31 luglio 1997
- art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 27, ultimo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 27225
Estinzione del processo - a seguito di rinuncia ai ricorsi presentata dalla Provincia autonoma di Trento e accettata dall'Avvocatura dello Stato - concernente il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia stessa, in riferimento alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 68 del 30 ottobre 1998, n. 105 del 14 luglio 1999 e n. 95 del 23 febbraio 2000, disciplinanti il piano nazionale di assegnazione delle frequenze. La ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 2, 4, 8, numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691), del principio di leale cooperazione nonché dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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