Corte costituzionale
Ordinanza n. 341/2002
Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 341/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 179 del 18 maggio 2001
Parametri
- art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 27155
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 sollevata, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui tale norma non prevede la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il decreto-legge contenente la disposizione censurata non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; non risultano essersi prodotti effetti e non sussistono, pertanto, rapporti giuridici da regolare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all' art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana dalla stessa Regione con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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