Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/2002

Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
341/2002
Data di deposito
12 luglio 2002
Data di decisione
8 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 179 del 18 maggio 2001

Parametri

  • art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 27155

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 sollevata, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui tale norma non prevede la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il decreto-legge contenente la disposizione censurata non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; non risultano essersi prodotti effetti e non sussistono, pertanto, rapporti giuridici da regolare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all' art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana dalla stessa Regione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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