Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2001

Corte cost., sent. 30 marzo 2001, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2001
Data di deposito
30 marzo 2001
Data di decisione
21 marzo 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 68 del 12 marzo 1999

Parametri

  • art. 8, numero 23, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 9, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 26123

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano". Tale disposizione, infatti, nell'introdurre a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano un ampio obbligo di conformazione - con indistinto riferimento a tutto l'ambito delle rispettive competenze - alla normativa statale secondaria da emanarsi per l'attuazione della stessa legge n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), pretende, in contrasto con le norme (artt. 2 e 3) del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, di porsi in posizione sovraordinata rispetto alle competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome, così alterando il rapporto tra competenze statali e provinciali, a vantaggio delle prime. - Sulla regola della separazione fra fonti secondarie statali e fonti regionali e sull'inibizione per i regolamenti dello Stato a disciplinare materie riservate alla competenza regionale, v. sentenze (qui richiamate) n. 507/2000 e n. 352/1998; n. 250/1996, n. 420/1999, n. 482 e n. 333/1995, n. 461/1992 e n. 97/1992. - Sull'efficacia della regola anzidetta anche nei confronti delle Province autonome, sentenza n. 31/2001. - Per una precedente dichiarazione di incostituzionalità di una analoga previsione dell'obbligo di conformazione delle Province autonome a norme di indirizzo e coordinamento, v. sentenza n. 49/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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