Corte costituzionale
Sentenza n. 55/2001
Corte cost., sent. 13 marzo 2001, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/2001
- Data di deposito
- 13 marzo 2001
- Data di decisione
- 5 marzo 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:55
Norme oggetto del giudizio
- promulgata, legge della Regione siciliana del 6 agosto 1999
- legge della Regione siciliana n. 20 del 13 settembre 1999
- art. 22, legge della Regione siciliana n. 20 del 13 settembre 1999
Parametri
- art. 31, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 26075
La promulgazione, nelle more del giudizio, della legge della Regione siciliana 13 settembre 1999, n. 20, comporta che la pronuncia della Corte sia adottata nei confronti di tale atto, anzichè nei confronti della delibera legislativa, approvata nella seduta del 6 agosto 1999 dal Consiglio regionale, il cui art. 22 era stato oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato.
Massima n. 26076
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto siciliano, l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20 che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza. Infatti sia le competenze attribuite a detto Comitato, sia la sua composizione nonchè l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto (che disciplina le competenze del Presidente della Regione in tema di ordine pubblico) esprimono elementi univoci e determinanti per ritenere che il Comitato sia un organismo al quale sono state assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, in una materia cioè che non è stata attribuita alla competenza legislativa regionale, ma, al contrario, riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale. - Sui presupposti per l'applicazione del principio di leale collaborazione, non invocabile nella specie, v. il richiamo alle sentenze n. 151/1986, n. 175/1976, n. 338/1989 e n. 373/1997. - Sull'art. 31 dello statuto regionale siciliano, v. sentenza n. 131/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in
materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in
favore delle vittime della mafia e dei loro familiari".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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