Corte costituzionale

Sentenza n. 55/2001

Corte cost., sent. 13 marzo 2001, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/2001
Data di deposito
13 marzo 2001
Data di decisione
5 marzo 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:55

Norme oggetto del giudizio

  • promulgata, legge della Regione siciliana del 6 agosto 1999
  • legge della Regione siciliana n. 20 del 13 settembre 1999
  • art. 22, legge della Regione siciliana n. 20 del 13 settembre 1999

Parametri

  • art. 31, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 26075

La promulgazione, nelle more del giudizio, della legge della Regione siciliana 13 settembre 1999, n. 20, comporta che la pronuncia della Corte sia adottata nei confronti di tale atto, anzichè nei confronti della delibera legislativa, approvata nella seduta del 6 agosto 1999 dal Consiglio regionale, il cui art. 22 era stato oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

Massima n. 26076

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto siciliano, l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20 che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza. Infatti sia le competenze attribuite a detto Comitato, sia la sua composizione nonchè l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto (che disciplina le competenze del Presidente della Regione in tema di ordine pubblico) esprimono elementi univoci e determinanti per ritenere che il Comitato sia un organismo al quale sono state assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, in una materia cioè che non è stata attribuita alla competenza legislativa regionale, ma, al contrario, riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale. - Sui presupposti per l'applicazione del principio di leale collaborazione, non invocabile nella specie, v. il richiamo alle sentenze n. 151/1986, n. 175/1976, n. 338/1989 e n. 373/1997. - Sull'art. 31 dello statuto regionale siciliano, v. sentenza n. 131/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in

materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in

favore delle vittime della mafia e dei loro familiari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze