Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2001

Corte cost., sent. 13 marzo 2001, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2001
Data di deposito
13 marzo 2001
Data di decisione
5 marzo 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 13 luglio 1988
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 13 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 26073

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (recante la disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie. Tale disposizione confligge, infatti, con l'art. 41 della Costituzione, il quale garantisce la libertà di organizzazione dell'impresa - principio, questo, che s'impone in virtù dell'art. 3 dello statuto regionale anche rispetto alla competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui dispone la Regione Sardegna -: secondo quanto è stato già affermato in analoga fattispecie, gli uffici, le filiali, le sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore, sicchè l'autorizzazione conseguita dall'impresa non può non estendersi alle filiali che l'imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale. - V. sentenza n. 362/1998, richiamata come precedente specifico, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Lombardia.

Massima n. 26080

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, la cui applicabilità resta esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 6 della stessa legge, contestualmente pronunciata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;

2) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, dal tribunale amministrativo per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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