Corte costituzionale
Sentenza n. 406/2001
Corte cost., sent. 14 dicembre 2001, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/2001
- Data di deposito
- 14 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 25, comma 4, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 25, comma 5, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 26, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 26, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 26, comma 3, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
Parametri
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 26680
Poiché il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha finalità attuative, in conformità della direttiva comunitaria, allo scopo di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale e dal momento che in tale materia sussiste la competenza delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, deve ritenersi - secondo l’interpretazione costituzionalmente compatibile delle norme impugnate dello stesso decreto n. 368 - che esse siano cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Di conseguenza, dal momento che nessuna lesione si è prodotta nella sfera di competenza della stessa Provincia, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 1 e 29; all’art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento. - Cfr. in materia per la Provincia di Bolzano, la sentenza (richiamata) n. 316/1993. - Per l’applicazione, in via suppletiva, delle disposizioni di leggi statali anche nelle materie di competenza esclusiva delle Province, v. sentenza n. 349/1991 (richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita), al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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