Corte costituzionale
Sentenza n. 371/2001
Corte cost., sent. 22 novembre 2001, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/2001
- Data di deposito
- 22 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999
Parametri
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 26621
Non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 recante norme regolamentari per l’attuazione del regolamento comunitario n. 2815/98 (relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva) e conseguentemente tale articolo è annullato nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disposizione, che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento comunitario n. 2815/98 e il potere di fissare con suo decreto le relative modalità di attuazione, determina, infatti, una stabile alterazione dell’assetto delle competenze quale è delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria, inconciliabile, in particolare, con l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, la legge - e, a fortiori, una fonte secondaria - “non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione”. L’accoglimento del ricorso della Provincia di Trento deve produrre i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della piena equiparazione delle due Province autonome relativamente alle attribuzioni di cui si tratta. - Sulla competenza regionale e provinciale all’attuazione di regolamenti comunitari nelle materie di loro competenza, v. sentenze (qui richiamate) n. 398/1998, n. 126/1996; n. 284/1989; n. 433/1987; n. 304/1987. - Sulla non consentita interferenza, da parte di regolamenti governativi, con l’esercizio di competenze attribuite alle regioni e alle province autonome, v. sentenze (tutte richiamate) n. 84/2001; n. 209/2000; n. 420/1999; n. 352/1998; n. 250/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 3, del
d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di
attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme
commerciali dell'olio di oliva) e conseguentemente annulla l'art. 1,
comma 3, del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999, nella parte in cui si
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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