Corte costituzionale
Sentenza n. 342/2001
Corte cost., sent. 24 ottobre 2001, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/2001
- Data di deposito
- 24 ottobre 2001
- Data di decisione
- 8 ottobre 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:342
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministero del tesoro del 31 maggio 2000
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
- art. 17, lett. e), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 26588
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell’economia e delle finanze, approvare, senza l’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente è annullata la nota del Ministero del tesoro impugnata con ricorso regionale, in quanto nega al Presidente della stessa Regione la partecipazione mediante “intesa” alla approvazione delle modifiche statutarie anzidette. Infatti, nel periodo transitorio e nell’attuale configurazione degli enti di credito, le disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999 non possono avere effetto caducatorio delle competenze attribuite in materia di credito e risparmio dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione – dotate, a loro volta, di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie – con riguardo agli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale aventi la sede centrale in Sicilia. - V. anche, nello stesso senso, la sentenza, qui richiamata, n. 341/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare, senza
l'intesa con il Presidente della regione siciliana, le modifiche
statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente
annulla la nota del Ministero del tesoro impugnata con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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