Corte costituzionale
Sentenza n. 341/2001
Corte cost., sent. 24 ottobre 2001, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/2001
- Data di deposito
- 24 ottobre 2001
- Data di decisione
- 8 ottobre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, in connessione, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- art. 11, comma 7, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- art. 11, comma 8, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- art. 11, comma 9, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
- deliberazione giunta regione Trentino Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 26 marzo 1977
- art. 5, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
Massime
Massima n. 26586
Una corretta interpretazione delle norme conforme a Costituzione, induce a ritenere che il decreto legislativo n. 153 del 1999 e relativa legge di delega nell’attribuire al Ministero del tesoro, nel periodo transitorio, una competenza generale (amministrativa) di vigilanza sulle fondazioni bancarie, non abbiano intaccato i poteri specificamente previsti e attributi alla Regione Trentino-Alto Adige dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in ordine agli enti di credito di interesse regionale. Di conseguenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale basata sul contrario assunto interpretativo dell’art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo, proposta in connessione con l’art. 10, comma 3, con l’art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l’art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige. - Sulla particolare forza attiva delle norme di attuazione statutaria, v. sentenze, qui citate, n. 213/1998, n. 160/1985 e n. 151/1972; v., inoltre, sulla competenza ad esse riservata nonché sulla capacità di derogare a leggi ordinarie o anche di integrarle, sentenze, citate, n. 137/1998, n. 85/1990, n. 212/1984, n. 237/1983 e n. 20/1956.
Massima n. 26587
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell’economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, in quanto nella fase transitoria e nell’attuale configurazione delle fondazioni c.d. bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della Regione Trentino-Alto Adige di approvazione dello statuto, previsti per gli enti creditizi a carattere regionale dalle norme di attuazione statutaria (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234). Pertanto va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, per rivendicare il potere esercitato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono state approvate le modifiche statutarie della Fondazione della Cassa di risparmio di Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1992, n. 670) e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale", con il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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