Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2001
Corte cost., sent. 5 ottobre 2001, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2001
- Data di deposito
- 5 ottobre 2001
- Data di decisione
- 24 settembre 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto ministeriale n. 401 del 11 settembre 1999
- art. 1, decreto ministeriale n. 401 del 11 settembre 1999
- art. 2, decreto ministeriale n. 401 del 11 settembre 1999
Parametri
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 26564
E’ palesemente erroneo il presupposto su cui si basa l’eccezione di inammissibilità che l’Avvocatura prospetta nei confronti del conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento, in quanto l’impugnato decreto ministeriale 11 settembre 1999, n. 401 non derivando dall’adempimento di obblighi comunitari - non imposti, in ispecie, dal regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/97 del 20 maggio 1997 - non può ritenersi atto non applicabile alla Provincia autonoma ricorrente in forza del principio, impropriamente qui richiamato, di cedevolezza della normativa statale rispetto alla legislazione provinciale.
Massima n. 26565
Non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Di conseguenza, in quanto lesivo delle competenze costituzionali della ricorrente Provincia di Trieste, va annullato il decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401, che reca il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 173 del 1998, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo. La declaratoria spiega i suoi effetti anche nei confronti della Provincia di Bolzano, data l’unicità e identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque pubbliche.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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