Corte costituzionale
Sentenza n. 315/2001
Corte cost., sent. 27 luglio 2001, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:315
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro per la funzione pubblica del 18 ottobre 1999
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 50, comma 16, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 26527
Non spetta allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolo di partecipazone alle spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente è annullato il decreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999 concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti la pretesa dello Stato che anche le Province autonome contribuiscano al finanziamento dell'ARAN quando le stesse Province non si siano avvalse della rappresentanza dell'ARAN ma abbiano esercitato - come è avvenuto - la facoltà loro riconosciuta (ex art. 50, comma 16, del d.lgs. n. 29 del 1993) nel senso di provvedere autonomamente, attraverso propri organismi, alla contrattazione collettiva in ambito provinciale del comparto sanità, si risolve nella lesione delle attribuzioni che statutariamente spettano alle ricorrenti in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni e enti sanitari (art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992) e della loro autonomia finanziaria. Resta assorbita l'ulteriore censura con la quale all'onere di contribuzione imposto dal decreto impugnato si contestano le modalità di adempimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato imporre alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolo di partecipazione alle spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999 concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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