Corte costituzionale

Sentenza n. 314/2001

Corte cost., sent. 27 luglio 2001, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. a)c), legge n. 144 del 17 maggio 1999
  • art. 1, comma 1, legge n. 144 del 17 maggio 1999
  • art. 1, comma 3, legge n. 144 del 17 maggio 1999
  • art. 1, comma 9, legge n. 144 del 17 maggio 1999
  • art. 1, comma 4, legge n. 144 del 17 maggio 1999

Parametri

  • art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 20, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 23, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 9, numero 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 28, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 26523

Le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e c) della legge n. 144 del 1999 - alle quali si deve riconoscere il carattere di norme fondamentali delle riforme economico sociali - sono rivolte ad enunciare principi di organizzazione con riguardo alla valutazione delle decisioni relative agli investimenti pubblici; non può, quindi, interferire nei processi decisionali della Provincia ricorrente il previsto contributo dei nuclei di valutazione, che rimane per sempre contenuto nei limiti di un'attività di ausilio tecnico-valutativo alle decisioni che competono alle singole amministrazioni. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata dalla Provincia di Trento. - Sul vincolo per la legislazione anche esclusiva delle Regioni e Province autonome, deivante dalle norme di riforma economico-sociale, v. sentenza n. 4/2000 (qui richiamata).

Massima n. 26524

Le disposizioni del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 144 del 1999 - secondo cui nella costituzione dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici occorre tener conto di strutture similari già esistenti, evitare duplicazioni, come pure provvedere ad elaborare un programma di attuazione - corrispondono a regole di buona amministrazione, funzionalmente legate da un rapporto di necessaria integrazione con quelle contenute nei commi 1 e 2 (dell'art. 1) della stessa legge n. 144, concorrendo a realizzarne gli obiettivi riformatori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione sollevata con ricorso della Provincia di Trento. - Sul carattere riformatore delle norme che valgono a integrare una precedente disciplina di riforma, v. sentenze (qui richiamate) n. 170/2001 e n. 477/2000.

Massima n. 26525

Non lede l'autonomia provinciale la disposizione secondo cui, nell'ambito dell'attività rivolta a individuare i sistemi locali di lavoro, Regioni e Province debbano operare sulla base di criteri tecnici elaborati dal CIPE, cioè da un organo pur sempre dotato delle conoscenze necessarie in rapporto ai compiti previsti, tanto più trattandosi di esigenze che postulano un'azione unitaria e interventi destinati ad inserirsi nel più ampio quadro dei programmi comunitari. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento.

Massima n. 26526

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione delle "caratteristiche organizzative comuni" degli istituendi nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Tale disposizione, infatti, nella parte in cui ricomprende, tra i propri destinatari, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non appare rispettosa della norma dettata dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e della procedura in esso prevista, la quale esige la consultazione degli enti regionale e provinciali per la efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome. - Sul divieto di discipline regolamentari dello Stato in materie affidate alla competenza regionale e provinciale, sentenza n. 169/1999 (richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, della predetta legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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