Corte costituzionale

Sentenza n. 313/2001

Corte cost., sent. 27 luglio 2001, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
313/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:313

Norme oggetto del giudizio

  • nota Ente nazionale per le strade del 20 maggio 1999

Parametri

  • art. 5, Costituzione
  • art. 1, decreto legislativo n. 320 del 2 settembre 1997
  • art. 3, decreto legislativo n. 320 del 2 settembre 1997

Massime

Massima n. 26519

Sono suscettibili di essere impugnati, con ricorso per conflitto di attribuzione, gli atti - nella specie, asseritamente lesivi delle competenze provinciali - comunque imputabili allo Stato, in quanto provenienti da un ente strumentale - qual è l'ANAS - facente parte del sistema ordinamentale statale. - V. sentenza n. 211/1994 (qui richiamata), sulla necessità che gli atti impugnati abbiano efficacia e rilevanza esterna.

Massima n. 26520

Rientra nel potere di organizzazione statale - una volta soppresso il compartimento dell'ANAS di Trento - istituire un ufficio con sede in Bolzano dell'Ente nazionale per le strade, operante anche come sezione staccata dell'ufficio speciale per le autostrade di Bologna, in quanto le autostrade sono espressamente escluse dalla delega di funzioni dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 320 del 1997 e lo Stato ha conservato poteri, anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite. Di conseguenza, non interferendo nella sfera di competenza provinciale, tale scelta non esigeva una procedura di collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, il cui ricorso per conflitto di attribuzione va pertanto respinto.

Massima n. 26521

Non può essere ravvisata la lesione della sfera di competenze provinciali, nella riscossione da parte dell'ANAS di canoni di concessione, licenze e autorizzazioni su strade statali, limitatamente cioè al periodo precedente al trasferimento delle funzioni delegate alla Provincia autonoma, nell'esercizio di compiti rimasti allo Stato. Va, conseguentemente, respinto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano per conflitto di attribuzione.

Massima n. 26522

Non spetta alla Stato, e per esso all'Ente nazionale per le strade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente all'1 luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, quando manchi la procedura di "intesa" o in contraddittorio, con la Provincia autonoma di Bolzano, secondo le previsioni del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente sono annullate per tale parte le note dell'Ente nazionale per le strade impugnate con ricorso per conflitto di attribuzione dalla Provincia di Bolzano. - Sulla diversa ipotesi, non ricorrente nel caso qui esaminato, della rivendicazione di beni specifici, v. sentenze richiamate n. 309/1993 e n. 111/1976. - Sulla partecipazione all'esercizio di determinate funzioni quale motivo determinante conflitto di attribuzione, v. sentenza richiamata n. 444/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Ente nazionale per le strade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente annulla per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale di Roma, prot. n. 1117, e quella dello stesso Ente - ufficio di Bolzano, prot. n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999;

Rigetta per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalla provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli atti indicati in premessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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