Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2001
Corte cost., sent. 9 febbraio 2001, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2001
- Data di deposito
- 9 febbraio 2001
- Data di decisione
- 25 gennaio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 366 del 19 ottobre 1998
Parametri
- art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 26045
La fissazione di 'standard' di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e la predisposizione di misure atte a prevenire i sinistri stradali rientrano nella competenza dello Stato, in quanto le regole minime di tutela devono essere uguali per tutto il territorio nazionale. E' pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella parte in cui demanda al ministro dei lavori pubblici il potere di fissare, di concerto con il ministro dei trasporti, le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. - Sulla necessità che le norme di sicurezza siano uguali per tutto il territorio nazionale, v. sentenza n. 30/1998. - Sulla delegabilità ad organi dell'esecutivo della fissazione di norme tecniche, v. sentenze n. 356/1994 e n. 483/1991. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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