Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2001

Corte cost., sent. 9 febbraio 2001, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2001
Data di deposito
9 febbraio 2001
Data di decisione
25 gennaio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 366 del 19 ottobre 1998

Parametri

  • art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 26045

La fissazione di 'standard' di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e la predisposizione di misure atte a prevenire i sinistri stradali rientrano nella competenza dello Stato, in quanto le regole minime di tutela devono essere uguali per tutto il territorio nazionale. E' pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella parte in cui demanda al ministro dei lavori pubblici il potere di fissare, di concerto con il ministro dei trasporti, le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. - Sulla necessità che le norme di sicurezza siano uguali per tutto il territorio nazionale, v. sentenza n. 30/1998. - Sulla delegabilità ad organi dell'esecutivo della fissazione di norme tecniche, v. sentenze n. 356/1994 e n. 483/1991. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze