Corte costituzionale
Sentenza n. 288/2001
Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, II periodo, decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996
- art. 13, comma 2, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 425 del 8 agosto 1996
- legge n. 85 del 22 marzo 1995
- art. 16, comma 17, II periodo, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 47, II periodo, decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995
- legge n. 133 del 26 febbraio 1994
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 16, comma 2, decreto-legge n. 557 del 30 dicembre 1993
- art. 3, comma 241, II periodo, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 18, comma 7, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
- legge n. 243 del 19 luglio 1993
Parametri
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 26484
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Ciò in conformità di quanto già deciso con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni, e in ossequio al principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale. - Per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000.
Massima n. 26485
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento;
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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