Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2001

Corte cost., sent. 20 luglio 2001, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/2001
Data di deposito
20 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:272

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 39 del 26 febbraio 1999
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 450 del 28 dicembre 1998

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975

Massime

Massima n. 26453

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e, quindi, vincola le stesse Province alle statuizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato comma 1, incidendo in tal modo nella sfera di autonomia provinciale quale regolata dalle norme statutarie e di attuazione statutaria. Infatti la previsione di un decreto ministeriale destinato ad orientare e predeterminare le attività provinciali di progettazione e organizzazione delle strutture sanitarie per l'assistenza oncologica e palliativa - sia pure nei termini di un programma la cui realizzazione da parte delle province autonome si configura come onere per l'accesso a finanziamenti erogati a carico del bilancio statale - lascia spazio solo alla mera esecuzione, contrastando, dunque, l'esercizio delle funzioni amministrative rimesse alla competenza regionale e provinciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, in materia sanitaria e ospedaliera (art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Restano assorbite altre censure. - Sulle funzioni spettanti allo Stato nelle materie di competenza regionale o provinciale, v. sentenza n. 182/1997 (richiamata). - Sui canoni che devono informare il rapporto tra la legislazione statale e quella regionale o provinciale, v. sentenza n. 373/1995 (qui richiamata). - Sul limite all'intervento statale nell'organizzazione delle strutture sanitarie, v. sentenza n. 63/2000 (qui richiamata).

Massima n. 26454

Letto in armonia con le invocate norme di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266 del 1992), il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 450 del 1998 contenente la previsione di un atto di indirizzo e coordinamento - in ordine ai "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati" - non è in grado di vincolare le Province autonome - cui conseguentemente lo stesso comma non può applicarsi - ad un atto di indirizzo e coordinamento adottato in difformità dai requisiti di ordine formale e contenutistico richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 (il quale richiede la consultazione preventiva delle province e che gli atti di indirizzo e coordinamento possano vincolare le province "solo al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti"). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano. - Sulla consultazione preventiva delle province quale condizione della legittimità di atti di indirizzo e coordinamento, sentenze (qui richiamate) n. 273/1998, n. 263/1997, n. 121/1997. - Sul limite contenutistico degli atti di indirizzo e coordinamento, v. sentenza richiamata n. 381/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale diindirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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