Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2001

Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2001
Data di deposito
6 luglio 2001
Data di decisione
4 luglio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 1° febbraio 2000

Parametri

  • art. 5, legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
  • art. 5, Costituzione
  • art. 59, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 128, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 26397

Non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali" (ai sensi dell'art. 4 numero 1-bis dello statuto speciale), il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non necessari, quali sono per l'appunto le comunità montane, proiezioni organizzative e funzionali degli enti locali necessari, e - come aspetto complementare del medesimo potere - quello di sopprimere quegli stessi enti, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza, ai fini per i quali siano stati istituiti. Con salvaguardia, beninteso, del principio - affermato nella legislazione dello Stato, con il d.lgs. n. 112 del 1998, all'art. 3, e con il d.lgs. n. 267 del 2000, all'art. 4 - di coinvolgimento degli enti locali infraregionali, e, in particolare, degli stessi comuni interessati nelle determinazioni regionali "di ordinamento". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione a decorrere dall'1 luglio 2000, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione. - Sulla legge costituzionale n. 2 del 1993, e sulle competenze delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali, sentenza n. 415/1994 (qui richiamata). - Sul ruolo regionale nel sistema delle autonomie locali, sentenza (richiamata) n. 343/1991. - Sulla necessaria partecipazione degli enti comunali nelle determinazioni regionali, riguardo a competenze degli stessi enti, v. sentenza (richiamata) n. 83/1997.

Massima n. 26478

Dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell'ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di "ordinamento degli enti locali". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione.

Massima n. 26480

Non può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto non dedotta nel ricorso governativo ma introdotta successivamente a esso, la censura mossa all'art. 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 2000, nella parte in cui prevede una successione temporale tra la soppressione delle comunità montane (prevista con decorrenza 1° luglio 2000) e il trasferimento ad altri enti delle loro funzioni (a opera di una legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione e agli artt. 4, 5, 6 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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