Corte costituzionale
Sentenza n. 210/2001
Corte cost., sent. 4 luglio 2001, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/2001
- Data di deposito
- 4 luglio 2001
- Data di decisione
- 2 luglio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29 del 1° giugno 1993
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, numero 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 26373
E' inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio del World Wildlife Fund (WWF), in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - In senso conforme, sentenze n. 94 e n. 178/2000 (richiamate).
Massima n. 26374
Non merita pregio l'eccezione d'inammissibiità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, basata sul rilievo che identici motivi di censura erano stati già proposti e ritenuti manifestamente infondati dal rimettente in un precedente giudizio, trattandosi di un giudizio diverso rispetto a quello 'a quo'.
Massima n. 26375
Poiché il giudice rimettente ha affermato, con motivazione non implausibile, il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dalla disposizione oggetto delle censure di costituzionalità rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993, va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte del processo principale. - Sulla motivazione non implausibile della questione, sentenze n. 176 e n. 94/2000 (qui richiamate).
Massima n. 26376
La questione che investe l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 appare articolata secondo un criterio di subordinazione logica e non di alternatività, sicché va respinta l'eccezione di inammissibiitò per indicazione del parametro costituzionale in modo perplesso e contraddittorio. - In senso conforme, sentenza n. 188/1995.
Massima n. 26377
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39", ed al secondo periodo del comma 3. Posto, infatti, che la discrezionalità del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo, subisce i limiti derivanti dai principi fondamentali - ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia -, la disposizione impugnata deve ritenersi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 4, comma 3, della legge quadro sulla caccia (n. 157 del 1992) espressivo dell'interesse unitario all'uniforme disciplina per la salvaguardia della fauna selvatica. Essa appare priva di ragionevole giustificazione là dove consente l'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a soggetti - gli "ex uccellatori" - per i quali sia mancata qualsiasi valutazione di idoneità e, in ispecie da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), al fine di garantire il possesso di quelle conoscenze che costituiscono requisito necessario e imprescindibile secondo la norma statale, e là dove inoltre attribuisce a tali soggetti anche un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti regolarmente abilitati in conformità dei criteri vigenti. - Sulla natura di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni della legge sulla caccia protettiva della fauna selvatica, sentenze (qui richiamate) n. 4/2000, n. 169/1999, n. 323/1998. - Sull'interesse unitario alla salvaguardia della fauna selvatica, sentenza n. 168/1999 (richiamata). - Sul principio fondamentale del divieto di caccia, sentenza n. 20/2000 (richiamata). - Sulle pregresse leggi regionali autorizzanti l'attività di cattura degli uccelli, sentenza n. 124/1990 (richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina
dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in
riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari
di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata
ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978,
n. 39", ed al secondo periodo del comma 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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