Corte costituzionale

Sentenza n. 210/2001

Corte cost., sent. 4 luglio 2001, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/2001
Data di deposito
4 luglio 2001
Data di decisione
2 luglio 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29 del 1° giugno 1993

Parametri

  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 4, numero 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 26373

E' inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio del World Wildlife Fund (WWF), in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - In senso conforme, sentenze n. 94 e n. 178/2000 (richiamate).

Massima n. 26374

Non merita pregio l'eccezione d'inammissibiità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, basata sul rilievo che identici motivi di censura erano stati già proposti e ritenuti manifestamente infondati dal rimettente in un precedente giudizio, trattandosi di un giudizio diverso rispetto a quello 'a quo'.

Massima n. 26375

Poiché il giudice rimettente ha affermato, con motivazione non implausibile, il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dalla disposizione oggetto delle censure di costituzionalità rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993, va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte del processo principale. - Sulla motivazione non implausibile della questione, sentenze n. 176 e n. 94/2000 (qui richiamate).

Massima n. 26376

La questione che investe l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 appare articolata secondo un criterio di subordinazione logica e non di alternatività, sicché va respinta l'eccezione di inammissibiitò per indicazione del parametro costituzionale in modo perplesso e contraddittorio. - In senso conforme, sentenza n. 188/1995.

Massima n. 26377

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29, limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39", ed al secondo periodo del comma 3. Posto, infatti, che la discrezionalità del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo, subisce i limiti derivanti dai principi fondamentali - ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia -, la disposizione impugnata deve ritenersi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 4, comma 3, della legge quadro sulla caccia (n. 157 del 1992) espressivo dell'interesse unitario all'uniforme disciplina per la salvaguardia della fauna selvatica. Essa appare priva di ragionevole giustificazione là dove consente l'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a soggetti - gli "ex uccellatori" - per i quali sia mancata qualsiasi valutazione di idoneità e, in ispecie da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), al fine di garantire il possesso di quelle conoscenze che costituiscono requisito necessario e imprescindibile secondo la norma statale, e là dove inoltre attribuisce a tali soggetti anche un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti regolarmente abilitati in conformità dei criteri vigenti. - Sulla natura di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni della legge sulla caccia protettiva della fauna selvatica, sentenze (qui richiamate) n. 4/2000, n. 169/1999, n. 323/1998. - Sull'interesse unitario alla salvaguardia della fauna selvatica, sentenza n. 168/1999 (richiamata). - Sul principio fondamentale del divieto di caccia, sentenza n. 20/2000 (richiamata). - Sulle pregresse leggi regionali autorizzanti l'attività di cattura degli uccelli, sentenza n. 124/1990 (richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina

dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in

riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari

di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata

ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978,

n. 39", ed al secondo periodo del comma 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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