Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2001
Corte cost., sent. 31 maggio 2001, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 441 del 15 dicembre 1998
- art. 3, comma 5, legge n. 441 del 15 dicembre 1998
- art. 4, comma 3, legge n. 441 del 15 dicembre 1998
- art. 12, legge n. 441 del 15 dicembre 1998
- art. 14, comma 6, legge n. 441 del 15 dicembre 1998
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 26265
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 contenente norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura, nella parte in cui tale articolo dispone che <<costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale>> le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili. - Sui criteri di individuazione delle <<norme fondamentali di riforma economico-sociale>>, cfr. sentenze, richiamate, n. 355/1994 e n. 151/1986 (per quanto riguarda i criteri dell'autoqualificazione data dal legislatore e della natura obiettiva delle norme), n. 477/2000 e n. 482/1995 (per la riferibilità ai soli principi fondamentali enunciati o desumibili dalle leggi).
Massima n. 26266
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori, in quanto tale disposizione, presentandosi quale norma di dettaglio e di mera attuazione, incide sulla competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e formazione professionale spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 8, numeri 21 e 29 dello statuto speciale.
Massima n. 26267
Correttamente interpretata, la norma dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che affida alla Cassa per la formazione della proprietà contadina il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni, non collide con alcuna competenza della Provincia di Trento, dal momento che con essa si è esclusivamente inteso ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa: rilevare, tramite atti posti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi determinati requisiti professionali e di età. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Massima n. 26268
Una corretta interpretazione della legge n. 441 del 1998, vale ad escludere la fondatezza della censura rivolta dalla Provincia di Trento all'art. 12; in quanto, anche in conformità con il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti autonomi, detta disposizione deve essere letta nel senso che gli organi della Amministrazione centrale, nello svolgere anche a livello locale l'opera di divulgazione dei contenuti della legge n. 441 del 1998, non debba trascurare, tenendone anzi espressamente conto, le competenze locali in materia. Non è, quindi, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Massima n. 26269
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza il Governo , con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/97, del 20 maggio 1997. La disposizione, infatti, va a incidere su di una autonoma competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto previsto sia dall'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige che dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura):
a) art. 1, comma 1, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili;
b) art. 3, comma 5, nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori;
c) art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il Governo, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997;
2) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 12 della legge n. 441 del 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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