Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2001
Corte cost., sent. 22 maggio 2001, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2001
- Data di deposito
- 22 maggio 2001
- Data di decisione
- 10 maggio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:160
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione sez. controllo Corte dei conti n. 14 del 29 giugno 2000
Parametri
- art. 71, legge n. 31 del 13 novembre 1998
- art. 27, statuto regione Sardegna
- art. 14, legge n. 31 del 13 novembre 1998
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 13, legge n. 31 del 13 novembre 1998
- art. 34, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 26256
Non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, accertare l'assoggettamento al controllo di legittimità, sull'assunto della sua natura regolamentare, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna 13 gennaio 2000, n. 4, e dichiararne la "inefficacia allo stato degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale"; e, in accoglimento del ricorso della Regione Sardegna, è annullata la deliberazione della medesima sezione del controllo n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000. Tale deliberazione, infatti, contrasta apertamente con il testo e con la 'ratio' della legge regionale n. 31 del 1998, la quale ha attribuito univocamente all'esecutivo regionale il compito di definire i servizi, in cui si articolano le direzioni generali dell'amministrazione regionale, di costituire le posizioni funzionali dirigenziali di "staff" nonché di determinare il contingente numerico dei dirigenti ispettori, anche in sede di prima applicazione della legge (artt. 13, 14 e 71). All'evidenza, la legge ha previsto atti aventi efficacia immediata e diretta, e non semplici proposte al Consiglio, con indubbia natura di atti di organizzazione non normativi - per quelli regolamentari dell'esecutivo, ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, è prevista la competenza del Consiglio regionale -; ciò esclude che l'atto contestato, che ha dato esecuzione alla legge, possa avere una diversa qualificazione ed essere assoggettato a controllo come regolamento. Né la Corte dei conti può far discendere l'illegittimità (o l'inefficacia) dell'atto amministrativo da una presunta ed eventuale illegittimità che fosse imputata o imputabile alla legge. - Sulla necessità che intervenga una pronuncia di incostituzionalità per negare applicazione alla legge regionale, v. sentenza, richiamata, n. 285/1990.
Massima n. 26257
L'esame nel merito del conflitto proposto, con accoglimento delle ragioni della ricorrente Regione Lombardia, in ordine alla deliberazione impugnata della Corte dei conti n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000 (v. massima A), assorbe anche la richiesta pronuncia cautelare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, accertare l'assoggettamento al controllo di legittimità, in quanto avente natura regolamentare, del decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna 13 gennaio 2000, n. 4 (legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei servizi delle direzioni generali della presidenza della giunta e degli assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale; costituzione delle posizioni dirigenziali di staff di cui all'art. 21, comma 3, lettera d, e definizione delle loro competenze; determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'art. 27), e dichiararne la "inefficacia allo stato degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale"; e per l'effetto annulla la deliberazione della medesima sezione del controllo n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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