Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/2001

Corte cost., ord. 14 febbraio 2001, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
42/2001
Data di deposito
14 febbraio 2001
Data di decisione
5 febbraio 2001
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 7, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
  • art. 12, II periodo, decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996
  • art. 16, comma 2, decreto-legge n. 557 del 30 dicembre 1993
  • art. 47, II periodo, decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995
  • art. 13, comma 2, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 16, comma 17, II periodo, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • legge n. 85 del 22 marzo 1995
  • legge n. 133 del 26 febbraio 1994
  • legge n. 243 del 19 luglio 1993
  • art. 3, comma 241, II periodo, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • legge n. 425 del 8 agosto 1996

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 26055

Va sollevata la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni legislative contenenti clausole di riserva di entrate allo Stato - cui è stata data attuazione con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 già impugnato dalla Regione Siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione -, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento; risultando detta questione: a) rilevante nel giudizio per conflitto di attribuzione, che non potrebbe essere correttamente definito senza il previo accertamento della legittimità del decreto impugnato sotto il profilo procedimentale, accertamento condizionato a sua volta dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative su cui il decreto si fonda, e b) non manifestamente infondata in riferimento alle norme statutarie concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana (art. 36 dello statuto; art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), nonchè in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, per gli stessi motivi già enunciati nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000. Al contrario, non vi è luogo a sollevare questione di legittimità costituzionale, nè dell'art. 9 del d.l. n. 565 del 30 dicembre 1995 e delle corrispondenti disposizioni dei successivi decreti legge, in quanto privi di efficacia, nè della clausola di sanatoria degli effetti di detti decreti legge decaduti, in quanto produttiva di effetti solo per il 1996, nè infine dell'art. 2, comma 154, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo (con la sentenza n. 98 del 2000). - Sulle clausole legislative di riserva di entrate, v. richiamo anche alla sentenza n. 430/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Solleva disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2 delle norme di attuazione dello stesso statuto, di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni:

a) dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

b) dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Siciliana;

sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra alle lettere a) e b);

ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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