Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2001

Corte cost., ord. 14 febbraio 2001, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/2001
Data di deposito
14 febbraio 2001
Data di decisione
5 febbraio 2001
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:41

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1997
  • decreto del Ministro del tesoro del 23 dicembre 1997

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 28, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 26054

E' sospesa l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997, impugnato dalla Regione Siciliana perchè ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni in materia finanziaria e, in particolare, per averle sottratto quote di gettito tributario di sua spettanza. Sussistono, infatti, le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana: tanto, in considerazione sia dell'operatività del decreto estesa anche alle riscossioni di tributi per gli anni 2000 e seguenti, sia del pregiudizio finanziario lamentato dalla ricorrente e sia della sospensione del giudizio per conflitto a seguito dell'autorimessione di pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di

attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito

derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della

Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione siciliana

con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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