Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2001
Corte cost., ord. 14 febbraio 2001, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2001
- Data di deposito
- 14 febbraio 2001
- Data di decisione
- 5 febbraio 2001
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:41
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1997
- decreto del Ministro del tesoro del 23 dicembre 1997
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 28, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26054
E' sospesa l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997, impugnato dalla Regione Siciliana perchè ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni in materia finanziaria e, in particolare, per averle sottratto quote di gettito tributario di sua spettanza. Sussistono, infatti, le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana: tanto, in considerazione sia dell'operatività del decreto estesa anche alle riscossioni di tributi per gli anni 2000 e seguenti, sia del pregiudizio finanziario lamentato dalla ricorrente e sia della sospensione del giudizio per conflitto a seguito dell'autorimessione di pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di
attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito
derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della
Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione siciliana
con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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