Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Correzione di errore materiale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:294
Massime
Massima n. 26494
Nella sentenza n. 158/2001 va corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del "Ritenuto in fatto" e nel punto 1 del "Considerato in diritto", l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 158 del 2001 sia corretto il
seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto
1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto,
l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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