Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2000

Corte cost., sent. 13 aprile 2000, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2000
Data di deposito
13 aprile 2000
Data di decisione
5 aprile 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
  • art. 3, comma 216, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997
  • art. 2, comma 154, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 7, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 25238

Non ledono l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana le disposizioni della legge n. 662 del 1996 (artt. 2, comma 154, e 3, comma 216) e del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 (art. 7), in quanto la riserva all'erario di entrate che trovano la loro fonte nei provvedimenti legislativi impugnati, non si discosta da quanto prevede la normativa di attuazione statutaria (art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 107 del 1965), a tenore della quale singole leggi statali possono destinare il gettito di "nuove entrate tributarie" riscosse nell'ambito del territorio regionale a finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse leggi (nella specie, allo scopo di risanamento del bilancio statale); ferma la possibilita', in sede applicativa e con gli strumenti appropriati - ivi compreso il conflitto di attribuzione -, che la Regione difenda la propria autonomia da eventuali illegittime lesioni, ove sorga controversia circa il carattere di "nuove entrate tributarie" attribuibile a questo o a quel gettito. Pertanto non sono fondate le questioni sollevate nei confronti delle suddette disposizioni di legge.

Massima n. 25239

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 7, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalita' di attuazione della clausola di riserva all'erario di nuove entrate riscosse nella Regione Siciliana siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Tale partecipazione e' infatti richiesta dal principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo la' dove si verifichino, come in questa ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari. E' comunque in facolta' della stessa Regione Siciliana di avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, nel caso essa ritenga che l'attuazione delle norme di riserva sia avvenuta in violazione della legalita', ovvero di promuovere il ricorso per conflitto di attribuzioni, ove insorga controversia sull'ambito delle rispettive sfere presidiate da norme costituzionali o di attuazione dello statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondate, per la parte non compresa nel precedente capo a), le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della predetta legge n. 662 del 1996, e dell'art. 7 del predetto decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, sollevate, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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