Corte costituzionale
Sentenza n. 520/2000
Corte cost., sent. 21 novembre 2000, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 520/2000
- Data di deposito
- 21 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:520
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 8, comma 15, titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 275 del 28 luglio 1997
- art. 5, comma 3, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 8, comma 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, comma 3, legge n. 526 del 30 novembre 1989
- art. 15, comma 2, legge n. 526 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 25909
Le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, emanate con l'osservanza di apposite procedure, hanno valenza integrativa di precetti statutari e possono, quindi, essere utilizzate come parametri in sede di giudizio di costituzionalità. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato, sulla base di un diverso assunto, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. - V. sentenze nn. 260/1990, 36, 356 e 366/1992, 165/1994, 458/1995, 137/1998 ove è stato costantemente affermato il principio riportato in massima. L.T.
Massima n. 25910
Nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all'abitazione attengono, anche alla luce dell'evoluzione legislativa, alla materia dell'edilizia residenziale (come di recente delineata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) e riguardano, per taluni aspetti particolari, anche la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica. Poiché entrambe le suddette materie sono state assegnate dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla competenza legislativa delle province autonome, la Provincia di Trento ha un interesse concreto e attuale ad impugnare l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parti relative all'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità della questione presentata dall'Avvocatura dello Stato sulla base di un diverso assunto. - V. sentenze nn. 221/1975, 178/1987 e 27/1996 ove é stato affermato che le provvidenze finalizzate ad assicurare il diritto all'abitazione attengono alla materia dell'edilizia residenziale e sono, quindi, riconducibili all'art. 8, n. 10, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. L.T.
Massima n. 25911
L'attribuzione alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di competenza legislativa e amministrativa in materia di edilizia residenziale e di assistenza e beneficenza, non preclude allo Stato l'adozione delle misure previste dalla norma statale impugnata (la cui applicabilità alle Province autonome di Trento e Bolzano é espressamente prevista) in quanto esse si collegano al diritto all'abitazione la cui tutela, rientrando fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto della Costituzione, deve essere garantita attraverso la fissazione di livelli minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nella parte in cui, ove ritenuti applicabili alla Provincia di Trento, stabiliscono che requisiti minimi necessari per ottenere i contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e i criteri per la determinazione della relativa entità siano individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. - V. sentenza n. 217 del 1988 sulla tutela del diritto di abitazione nell'ambito della Costituzione. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.
Massima n. 25912
L'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 impugnato nella parte in cui dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni della quota delle risorse loro assegnate dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione "sulla base di parametri che premino anche la disponibilità di comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi" a sostegno dei conduttori non limita l'autonomia finanziaria delle Province autonome (e, in particolare quella della Provincia di Trento). La norma impugnata deve essere interpretata in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige: e per quel che qui interessa, essa non può non armonizzarsi con la disciplina della Provincia autonoma di Trento nel senso che il riferimento ai Comuni deve essere inteso agli enti territoriali di base preposti dalla normativa provinciale all'erogazione dei contributi per l'integrazione del canone locatizio (ossia ai Comuni di Trento e Rovereto e ai Comprensori, quali raggruppamenti degli altri Comuni in cui é ripartito il territorio provinciale). Ai medesimi enti va, altresì, riferita l'indicazione relativa al criterio di preferenza nella ripartizione dei fondi che non appare, di per se', irragionevole in quanto e' logico che la Provincia autonoma riservi, nella misura da essa discrezionalmente stabilita, un trattamento in qualche modo privilegiato agli enti territoriali che abbiano eventualmente investito proprie risorse in vista degli obiettivi cui mira la legge statale in argomento. Non é pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.
Massima n. 25913
L'art. 11, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 impugnato nella parte in cui stabilisce che i Comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto, deve essere interpretato in senso conforme allo statuto di autonomia, sicche' l'identificazione del Comune quale organismo terminale nell'attuazione del sistema di sostegno all'accesso alle locazioni deve essere inteso con riferimento ai comprensori e ai Comuni di Trento e Rovereto mentre il paventato trasferimento diretto di funzioni agli enti locali della Provincia deve essere considerato come presupposto rispetto all'esercizio delle funzioni di specifica competenza provinciale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge n. 431 del 1998. - PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE occorso in questa sentenza, si veda l'ordinanza n. 217/2001. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), ed alle norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526), nonché al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze