Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 29, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 1, comma 26, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 1, comma 36, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 1, comma 30, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 1, comma 27, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 1, comma 28, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Massime
Massima n. 25166
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Infatti - premesso che la richiesta referendaria tende all'abrogazione del c.d. <<regime transitorio>> delle pensioni di anzianita', le quali, essendo destinate a scomparire definitivamente solo nel momento in cui <<avra' effetti a regime un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia>> continuano a trovare attualmente applicazione, sia pure in base alla disciplina riformata dalla legge n. 335 del 1995, per i lavoratori gia' iscritti alle varie forme di previdenza alla data del 31 dicembre 1995; e che l'intera disciplina della materia in oggetto e' stata modificata, <<con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998>>, dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il quale ha previsto che l'accesso avvenga secondo nuovi requisiti fissati nelle apposite tabelle allegate alla legge - l'avvenuta modifica, con decorrenza dall'1 gennaio 1998, del <<regime transitorio>> contemplato dalla legge n. 335 del 1995, da parte della nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianita' recata dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997, si pone come circostanza ostativa all'ammissibilita' del quesito referendario, essendo, da un lato, evidente che l'effetto abrogativo del 'referendum', verificandosi 'ex nunc', non potrebbe mettere in discussione i diritti acquisiti sotto l'impero della menzionata legge n. 335, in quanto legge destinata a regolare la fattispecie legale attributiva del diritto a pensione di anzianita' in presenza dei requisiti maturati durante la sua vigenza, ed essendo chiaro, dall'altro lato, che la proposta abrogazione non sarebbe suscettibile di esplicare alcun effetto sull'accesso al pensionamento di anzianita', quale risulta regolato, dall'1 gennaio 1998, da normativa che non costituisce oggetto dell'iniziativa referendaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
F to: Giuliano VASSALLI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
F.to: Giuseppe DI PAOLA Cancelliere
Testo integrale
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