Corte costituzionale
Sentenza n. 477/2000
Corte cost., sent. 8 novembre 2000, n. 477
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 477/2000
- Data di deposito
- 8 novembre 2000
- Data di decisione
- 25 ottobre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:477
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, ultimo, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 10, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 27, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 9, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 22 del 17 ottobre 1988
- art. 12, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 21, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 13, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 25, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 15, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 22, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 19, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 11, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 22 maggio 1980
- art. 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 22 del 17 ottobre 1988
- art. 8, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 29, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 9, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 11, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 14 del 9 novembre 1983
- art. 8, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 22 del 17 ottobre 1988
- art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 22 del 17 ottobre 1988
- art. 16, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 9 agosto 1982
- art. 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 22 del 17 ottobre 1988
- art. 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 14 del 9 novembre 1983
- art. 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 22 maggio 1980
- art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 18 giugno 1987
- art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 18 giugno 1987
- art. 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 18 del 27 novembre 1983
- art. 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 18 giugno 1987
- art. 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 22 maggio 1980
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, comma 1, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 11, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 3, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 12, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 10, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 5, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 14, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 20, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 16, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 4, numero 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 6, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 17, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 2, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 18, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 15, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 13, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- art. 19, legge n. 580 del 29 dicembre 1993
- decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Massime
Massima n. 25808
Non puo' ritenersi tempestiva ed e' pertanto inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Trentino-Alto Adige resistente nel giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Di fronte all'inequivoca portata della norma che prevede il termine, di carattere perentorio, per tale costituzione, non ha pregio l'argomento addotto dalla stessa Regione, a sostegno della tempestivita' della sua costituzione in giudizio, sulla base della considerazione che tale termine decorrerebbe non gia' dal deposito del ricorso - come stabilito - ma dal termine <<previsto per il deposito>>. - Sull'art. 23 delle norme integrative e sul termine ivi previsto, v. anche sentenze n. 191/1980, n. 72/1981 e ordinanza n. 109/1975, nonche' sentenze n. 71/1982 e n. 155/1985.
Massima n. 25809
Alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza pregressa, al fine di ricondurre la qualificazione di <<norme fondamentali di riforma economico-sociale>>, non a ogni legge genericamente nuova, ma soltanto a leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, ovvero a quelle innovazioni che corrispondono a scelte di <<incisiva innovativita'>> in settori qualificanti la vita sociale, non v'e' dubbio che la legge n. 580 del 1993, con la quale e' stato operato il <<riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura>> debba ricomprendersi nella categoria delle leggi in questione, soprattutto per avere tale legge configurato un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe dello Stato e della Regione (cfr. art. 2, comma 1). Per questo suo contenuto, dunque, e per quelle norme che contengono le opzioni di fondo (o che sono a queste legate da un rapporto di coessenzialita' o di necessaria integrazione) - e non per tutte le sue disposizioni - la legge n. 580 presenta i caratteri della <<riforma economico-sociale>>, tale cioe' da vincolare la potesta' legislativa esclusiva del Trentino-Alto Adige in materia, che non tollera, a differenza di altro tipo di potesta', nemmeno l'ordinario limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. - Sulla nozione di <<norme fondamentali di riforma economico-sociale>>, sentenza n. 349/1991, n. 406/1995, n. 352/1996. Sulla distinzione, in uno stesso contesto normativo, delle norme che presentano il carattere di <<riforma economico-sociale>> da quelle che ne sono invece prive, sentenze n. 482/1995, n. 99/1987 e n. 323/1998.
Massima n. 25810
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui definendo la natura delle camere di commercio, manca di qualificarle come enti dotati di autonomia; in contrasto pertanto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1, comma 1, della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, contrasto che la Regione, a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, era tenuta a eliminare, adeguandosi alla legislazione dello Stato che la vincola.
Massima n. 25811
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui, prevedendo i compiti del consiglio camerale delle camere di commercio, manca di inserire tra questi l'approvazione dello statuto dell'ente, senza disciplinarne contenuti e procedura; in contrasto, pertanto, con il principio di autonomia statutaria delle camere e con il principio della competenza statutaria del consiglio stesso, risultanti rispettivamente dagli artt. 3 e 11 della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, principi ai quali la Regione doveva adeguarsi a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Massima n. 25812
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale delle camere di commercio in contrasto con il principio di rappresentativita' risultante dall'art. 12 della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, al quale la Regione doveva adeguarsi a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Massima n. 25813
Al di la' di interpretazioni conformi alla legislazione statale - che pur potrebbero essere sostenute - non hanno comunque fondamento tutte quelle censure governative rivolte alla legislazione regionale del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle camere di commercio per <<mancato adeguamento>> alle leggi dello Stato: cio' in base alla considerazione, assorbente, che non ogni mancata corrispondenza tra disciplina posta dallo Stato e disciplina posta dalla Regione si risolve di per se' in illegittimita' di quest'ultima, se non venga in questione il rispetto di <<norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica>> o, se del caso, dell'<<armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato>>. Pertanto cadono le censure rivolte a disposizioni della legge regionale n. 7 del 1982 e a leggi ad essa successive, in relazione a disposizioni contenute nella legge dello Stato n. 580 del 1993 che non attengono - o non e' dimostrato che attengano - a quel nucleo normativo indisponibile da parte del legislatore regionale. In particolare, non appartengono a tale categoria di norme le disposizioni statali: a) sulle specifiche attribuzioni delle camere di commercio (art. 2); b) sulla composizione in dettaglio del consiglio, sulla sua costituzione, sui requisiti e le cause ostative per la nomina, sulle cause di decadenza, contenute negli artt. 10, 12, 13, salvo quanto detto sul carattere rappresentativo del consiglio; c) concernenti la specificazione dei compiti del consiglio, contenute nell'art. 11, salvo quanto detto a proposito della potesta' statutaria; d) relative alla giunta camerale e al presidente contenute negli artt. 14 e 16; e) sul collegio dei revisori dei conti, contenute nell'art. 17; f) le disposizioni di dettaglio circa le riunioni e le deliberazioni del consiglio, contenute nell'art. 15; g) le disposizioni sul finanziamento contenute nell'art. 18, stante comunque il riferimento che la legge regionale fa - analogamente all'art. 3 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - alle previsioni delle leggi dello Stato; h) le disposizioni circa il segretario generale contenute nell'art. 20; i) la disposizione dell'art. 6 sulle modalita' di deliberazione richieste per la creazione dell'unione regionale delle camere; l) le disposizioni dell'art. 4 circa l'ambito e le procedure di controllo delle delibere consiliari; m) le disposizioni dell'art. 5, circa lo scioglimento dei consigli.
Massima n. 25814
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, censurato perche', disciplinando lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere di commercio attraverso un rinvio alla disciplina generale concernente il personale della Regione Trentino-Alto Adige, non renderebbe applicabili le disposizioni della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 29 del 1993 secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993. Sennonche' la doglianza, riferibile piu' propriamente non alla norma di rinvio di cui e' causa ma alle norme regionali alle quali e' operato il rinvio, non e' in alcun modo motivata ma e' solo apoditticamente affermata, venedo cosi' a mancare un elemento essenziale del ricorso del Governo. - V., sull'onere di motivazione del ricorso in via principale, sentenza n. 384/1999.
Massima n. 25815
In relazione alle censure rivolte alla disciplina regionale del Trentino-Alto Adige, nella parte concernente il rapporto di impiego vigente per le camere di commercio - in particolare, rivolte alle norme sulla composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale e sulle procedure di concorso -, disciplina alla quale viene mosso il rilievo di essere in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993 contenente la riforma dell'impiego pubblico, basta rilevare che le disposizioni di tale decreto costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1, comma 3, principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non vincolanti di per se' la potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige nelle materie attribuite alla competenza legislativa prevista dall'art. 4 del suo statuto, tra le quali rientrano tanto quella dell'ordinamento delle camere di commercio (n. 8) quanto quella dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto (n. 1). Nulla poi e' dato di evincere - che possa rilevare per sostenere le censure - dai principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base e' stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma 2 dello stesso art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 qualificano come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e quindi vincolanti anche la potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 4 dello statuto. Pertanto non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 e dall'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano):
a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
b) art. 10, nella parte in cui prevede i compiti del consiglio camerale in contrasto con il principio di autonomia statutaria delle camere, risultante dall'art. 3 della legge n. 580 del 1993, e con il principio della competenza statutaria del consiglio stesso, risultante dall'art. 11 della medesima legge;
c) artt. 6 e 7, nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale in contrasto con il principio di rappresentatività risultante dall'art. 12 della legge n. 580 del 1993;
2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 7 [per le parti non dichiarate incostituzionali], 8, 9, 10 [per la parte non dichiarata incostituzionale], 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29 della legge regionale n. 7 del 1982; degli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"); degli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14, sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); dell'art. 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), sollevate, per violazione dell'art. 4, numero 8), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione agli artt. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), e dell'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"), sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate, in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevata, in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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