Corte costituzionale

Sentenza n. 363/2000

Corte cost., sent. 26 luglio 2000, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
363/2000
Data di deposito
26 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:363

Norme oggetto del giudizio

  • nota del Ministero pubblica istruzione del 23 ottobre 1997

Parametri

  • art. 10, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1995
  • art. 17, lett. d, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. r, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 25630

Non possono essere prese in considerazione memorie depositate in udienza, oltre il termine posto dall'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tanto vale con riguardo alla nota presentata in udienza dalla ricorrente Regione Siciliana, a sostegno degli argomenti svolti nel ricorso per conflitto di attribuzione, proposto nei confronti dello Stato).

Massima n. 25631

E' regolare e tempestivo l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana, ancorche' la posizione processuale del Presidente del Consiglio dei ministri risulti in tale atto sommariamente indicata e precisata solo nella memoria prodotta nel termine fissato dalle norme integrative (art. 10) ed avendo avuto la ricorrente, cionondimeno, ampia possibilita' di replica nel corso della discussione orale.

Massima n. 25632

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana avverso la comunicazione ministeriale degli avvisi resi dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio in ordine alla validita' del titolo di specializzazione degli insegnanti di sostegno per i disabili rilasciato dalla Regione Siciliana. Infatti tale comunicazione - autoqualificantesi <<atto di trasmissione>> - non e' atto che afferma una potesta' pubblica o che esprime una pretesa dello Stato idonea a invadere - e comunque a menomare - l'ambito delle attribuzioni regionali costituzionali protette. - v., in particolare, anche sentenze nn. 365/1999, 211/1994, 287/1991, 771/1988 ed inoltre sentenze nn. 27/1996 e 215/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero della pubblica istruzione del 23 ottobre 1997, prot. n. 8414/H/2, sulla validità del titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno rilasciato dalla Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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