Corte costituzionale
Sentenza n. 348/2000
Corte cost., sent. 25 luglio 2000, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 348/2000
- Data di deposito
- 25 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:348
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 17, comma 22, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 18, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 26, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 25614
La clausola con la quale la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riservato allo Stato le entrate tributarie derivanti dalla stessa legge, non comporta che si considerino come nuove entrate tributarie, riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere tale carattere perche' non <<nuove>> (ovvero perche' non conseguirebbero alla istituzione di nuovi tributi o all'incremento delle aliquote di tributi esistenti, ma alla rideterminazione della base imponibile di tributi esistenti, di spettanza regionale, o alla istituzione di tributi sostitutivi di altri preesistenti pure spettanti alla regione): onde e' in sede di applicazione concreta di siffatta clausola che la Regione Siciliana, ove riscontri che lo Stato pretende di avocare a se' entrate prive di detto carattere, potra' difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti appropriati, ivi compreso il conflitto di attribuzioni. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 della predetta legge n. 449 del 1997 sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale siciliano e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. - Negli stessi termini, su questione analoga, sentenza n. 98/2000. - Sul concetto di <<nuove entrate>> riservate allo Stato, che non possono comportare una diminuzione del gettito a favore della Regione, v. sentenze n. 198/1999 e 49/1972.
Massima n. 25615
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 1, della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui, nello stabilire che le modalita' di attuazione ai fini della riserva allo Stato delle entrate tributarie (derivanti dalla stessa legge) sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Partecipazione, questa, che si impone in forza del principio di leale cooperazione, tenuto conto che la riserva allo Stato di nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio rispetto al principio di attribuzione alla Regione siciliana del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, e comportante stime e valutazioni tecnicamente complesse in vista della ripartizione fra Stato e Regione del gettito dei tributi, tale, quindi, da incidere direttamente sulla autonomia finanziaria della stessa Regione. - Negli stessi termini, su questione analoga, sentenza n. 98/2000.
Massima n. 25616
Nello stabilire che le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle soppressioni e riduzioni di tributi in esso previste, l'art. 17, comma 22, della legge n. 449 del 1997 non prevede nuove entrate nette derivanti dalle tasse automobilistiche, per le quali possa operare la riserva di entrate a favore dell'erario di cui all'art. 64 della stessa legge (su cui v. massima A). Cosi' come le maggiori entrate, attese, al bilancio dello Stato sono quelle derivanti da misure incidenti su oggetti diversi dalle tasse automobilistiche devolute alla Regione Siciliana; la quale non puo', inoltre, pretendere compensazioni analoghe a quella prevista a favore della Regione Sardegna, in quanto essa - a differenza di quest'ultima - e' garantita dal criterio di invarianza del gettito delle tasse automobilistiche (riscosse nel suo territorio). Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione della legge n. 449 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto regionale siciliano e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Massima n. 25617
La nuova imposta prevista dall'art. 18 della legge n. 449 del 1997, pur definita <<erariale regionale>> e' un tributo istituito dallo Stato in tutto il territorio nazionale, fra l'altro in connessione con materia, come il traffico aereo, di competenza statale, e disciplinato dallo Stato come gli altri tributi erariali. E' solo il suo gettito che e' devoluto alle Regioni, e dunque anche alla Regione Siciliana, per un utilizzo vincolato alle finalita' precisate nello stesso articolo 18. Di conseguenza non puo' la Regione Siciliana fondatamente dolersi della istituzione di detto tributo, rivendicandolo alla propria competenza legislativa; non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge n. 449 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Massima n. 25618
Nessuna lesione dell'autonomia della Regione Siciliana deriva dalla disposizione dell'art. 26 della legge n. 449 del 1997, che in nulla innova quanto alla disciplina generale dei rapporti fra Stato e Regione Siciliana in ordine alla riscossione dei tributi, ne' tocca in alcun modo la perdurante applicabilita' della disposizione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - di cui viene lamentato dalla ricorrente Regione l'omesso richiamo nella norma impugnata -, e che disciplina gli adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge n. 449 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento;
b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 22, della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;
e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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