Corte costituzionale
Sentenza n. 347/2000
Corte cost., sent. 25 luglio 2000, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 347/2000
- Data di deposito
- 25 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
Parametri
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 25612
La norma del d.l. n. 79 del 1997 che riserva all'erario statale le entrate tributarie derivanti dal medesimo decreto, in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria, non contrasta con le norme statutarie (art. 36 dello statuto della Regione Siciliana) e con le norme di attuazione statutaria (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), che stabiliscono presupposti e modalita' della riserva allo Stato delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale siciliano, consentendo, in particolare, la riserva allo Stato soltanto di <<nuove entrate tributarie>>. Da siffatta clausola legislativa, infatti, non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come <<nuove entrate tributarie>>, entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, sollevata, con ricorso della Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale siciliano e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. - V. anche, identica questione decisa con sentenza n. 98/2000.
Massima n. 25613
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalita' di attuazione della riserva allo Stato delle entrate derivanti dallo stesso decreto n. 79 sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana. Tale partecipazione, infatti, si impone in forza del doveroso rispetto del principio di leale cooperazione, dal momento che il procedimento in questione implica la fissazione dei criteri tecnici, strumentali alla determinazione e ripartizione del gettito delle entrate tributarie previste e incide, dunque, direttamente sull'autonomia finanziaria regionale; ne' puo' essere ritenuta idonea forma di partecipazione al procedimento, l'intervento del Presidente della stessa Regione Siciliana alla seduta del Consiglio dei ministri, in quanto in quella sede si era bensi' deliberata l'adozione del decreto legge in questione, ma non si era, tuttavia, discusso sui criteri tecnici di ripartizione del gettito. - V. anche sentenza n. 98/2000, sulla necessita' di un procedimento non unilaterale, in vista della deroga al principio di attribuzione del gettito dei tributi erariali, riscossi nel proprio territorio, alla Regione Siciliana. - Sulla necessita' di un coordinamento dello Stato con la regione interessata, nell'ipotesi di interferenza tra i rispettivi ambiti finanziari, sentenza n. 398/1998. - Sull'intervento del Presidente della Regione siciliana in Consiglio dei ministri, sentenza n. 92/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana;
b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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