Corte costituzionale
Sentenza n. 309/2000
Corte cost., sent. 20 luglio 2000, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25552
E' inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, in precedenza, sollevato contro lo Stato dalla Provincia di Bolzano, in cui venivano in discussione atti dell'autorita' giudiziaria ritenuti lesivi dalla Provincia ricorrente delle proprie competenze costituzionali. Pur se, invero, possa meritare attenzione l'esigenza di un'idonea rappresentanza e difesa dell'autorita' giudiziaria nei giudizi su conflitto di attribuzioni in cui sia coinvolto l'esercizio dei suoi poteri - esigenza al cui soddisfacimento mira il conflitto tra poteri all'esame -, tuttavia, alla stregua dell'ordinamento vigente, alla lacuna lamentata non puo' porre rimedio l'intervento normativo sollecitato alla Corte costituzionale, alla quale si chiede in sostanza, con il ricorso per conflitto tra poteri, che detti essa stessa una disciplina relativa alle procedure da seguire e ai poteri esercitabili dall'organo giudiziario interessato: una disciplina che - indipendentemente dalla congruita' delle specifiche soluzioni indicate dal ricorrente - verrebbe necessariamente a configurarsi come la predisposizione 'ex novo' di un complesso di regole che non puo' che essere posto nella sede competente a dettare norme nella materia dei giudizi costituzionali. La rilevata, assorbente, ragione d'inammissibilita' rende superfluo l'esame dell'eccezione circa l'idoneita' del Sostituto Procuratore della Repubblica a rappresentare l'ufficio di cui fa parte, in assenza di una designazione del capo dell'ufficio stesso specificamente riguardante il presente giudizio su conflitto di attribuzione. - v. anche sentenza n. 70/1985. - Sull'ammissibilita' del conflitto, ordinanza n. 470/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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