Corte costituzionale
Ordinanza n. 455/2000
Corte cost., ord. 2 novembre 2000, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 455/2000
- Data di deposito
- 2 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:455
Massime
Massima n. 25775
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, in quanto prevede che l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato, mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari. Non comporta infatti lesione dei parametri invocati, la sostanziale inopponibilita' al fisco di atti di alienazione, successivi all'obbligazione tributaria, di beni che si trovino nella casa o nei luoghi appartenenti al debitore, trattandosi di un limite probatorio che puo' essere giustificato, in relazione alle specifiche finalita' di pronta realizzazione del credito fiscale del procedimento di esecuzione esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza di escludere la possibilita' di fraudolente elusioni. - v. le sentenze nn. 351/1998, 415/1996, 444/1995 e 358/1994. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal pretore e dal tribunale di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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