Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/2000
Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998
Parametri
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 25680
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione, sollevata in via principale dalla Provincia autonoma di Trento, di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 - prevedente un (secondo) periodo transitorio dell'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel quale i proventi dell'addizionale stessa, anziche' essere destinati, per quanto di competenza, ai Comuni della Provincia ricorrente direttamente o per il tramite di questa fossero, invece, collocati in un fondo nazionale e distribuiti ai Comuni secondo regole nazionali - per contrasto con gli articoli 75, 80, 81 e 16 dello statuto di autonomia e con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268. Con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - che prescrive il versamento dell'addizionale in questione direttamente, tra l'altro, alla Provincia autonoma di Trento, la quale dovra' poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai propri Comuni - sono, infatti, venuti meno i motivi della controversia e l'interesse della ricorrente (come dalla medesima riconosciuto) ad ottenere una pronuncia della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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