Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/2000

Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
411/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:411

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998

Parametri

  • decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 25680

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione, sollevata in via principale dalla Provincia autonoma di Trento, di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 - prevedente un (secondo) periodo transitorio dell'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel quale i proventi dell'addizionale stessa, anziche' essere destinati, per quanto di competenza, ai Comuni della Provincia ricorrente direttamente o per il tramite di questa fossero, invece, collocati in un fondo nazionale e distribuiti ai Comuni secondo regole nazionali - per contrasto con gli articoli 75, 80, 81 e 16 dello statuto di autonomia e con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268. Con l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - che prescrive il versamento dell'addizionale in questione direttamente, tra l'altro, alla Provincia autonoma di Trento, la quale dovra' poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai propri Comuni - sono, infatti, venuti meno i motivi della controversia e l'interesse della ricorrente (come dalla medesima riconosciuto) ad ottenere una pronuncia della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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