Corte costituzionale
Sentenza n. 92/1999
Corte cost., sent. 26 marzo 1999, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/1999
- Data di deposito
- 26 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:92
Parametri
- art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 24596
La partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri e' garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse, proprio e peculiare, di questa singola Regione. Sotto questo profilo, infatti, la norma dello statuto siciliano - nella interpretazione del quale, nonostante la mancata effettuazione del coordinamento previsto dall'articolo unico, secondo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, non si puo' non tener conto, oltre che della Costituzione, la' dove il testo lo consenta e in assenza di una 'ratio' contraria, dei criteri uniformi emergenti dalle discipline degli altri statuti speciali e dalla relativa giurisprudenza - non si differenzia sostanzialmente dalle analoghe norme presenti in essi, giacche' per tutte - pur con le differenze delle espressioni utilizzate ("intervento" anziche' "partecipazione"; "questioni che riguardano particolarmente la Regione" anziche' "materie che interessano la Regione") vale il principio per cui si richiede la presenza di un interesse differenziato della singola Regione. Cosicche' non basta, per rendere necessaria la partecipazione del presidente regionale, che il Consiglio deliberi su argomenti di generico interesse delle regioni o di un gruppo di esse. - Cfr. S. nn. 166/1976, 545/1989, 627/1988, 544/1989, 224/1990, 343/1990, 381/1990, 37/1991 e 398/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24597
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana in ordine alla partecipazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, alla discussione e deliberazione in Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 1996, del disegno di legge, collegato alla legge finanziaria 1997, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", per essere stato il suo intervento consentito solo limitatamente all'art. 16 (dove si prevedeva il concorso della Regione siciliana al finanziamento della spesa sanitaria) e non, invece - come dal Presidente della Regione preteso - riguardo all'intero contenuto del disegno di legge, non puo' essere accolto. Ne' per il complesso del collegato - caratterizzato com'e' da contenuti estremamente vari e non omogenei, riguardanti interessi dell'intera comunita' nazionale - ne' per le disposizioni di esso che la ricorrente si e' limitata a citare, e solo esemplificativamente - come l'art. 2, comma 1, sui livelli di assistenza; l'art. 2, comma 2, in tema di prestazioni in regime di ricovero; l'art. 3, comma 1, sulla quantita' e sulle tipologie di prestazioni che possono essere erogate piu' convenientemente nelle strutture pubbliche e in quelle private, e l'art. 3, comma 2, sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e neppure per le norme, genericamente indicate dalla ricorrente, contenute nel titolo II in materia di entrate - puo' infatti dirsi presente quell'interesse differenziato e peculiare della Regione che solo, in base al richiamato precetto statutario - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - rende necessaria la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri. Mentre, riguardo alle censure con le quali si lamentano le modalita' procedurali adottate dalla Presidenza del Consiglio per la convocazione del Presidente della Regione, per essere stato inviato il telegramma di convocazione solo il giorno prima della seduta, senza allegare alla convocazione lo schema del disegno di legge, va precisato anzitutto che non ogni vizio del procedimento potrebbe automaticamente convertirsi in motivo di conflitto di attribuzioni, in assenza di una sostanziale lesione dell'attribuzione fatta valere, e che in ogni caso, nella specie, la convocazione e' avvenuta con le forme e le modalita' abitualmente seguite nei riguardi dei Ministri oltre che dei Presidenti regionali, sia pure in via di urgenza, conformemente a quanto e' espressamente previsto dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, approvato con d.P.C.M. del 10 novembre 1993 (artt. 5, comma 4, e 6). - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al Presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri per la deliberazione di un disegno di legge in relazione all'intero suo contenuto anziché alle sole disposizioni di esso aventi ad oggetto materie concernenti un interesse differenziato della stessa regione siciliana;
Dichiara che non spettava al Presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 1996, per la deliberazione del disegno di legge contenente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997, in relazione all'intero suo contenuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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