Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1999
Corte cost., sent. 23 marzo 1999, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1999
- Data di deposito
- 23 marzo 1999
- Data di decisione
- 12 marzo 1999
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 13, legge della Regione Lazio n. 33 del 26 giugno 1987
- art. 18, comma 11, legge della Regione Lazio n. 33 del 26 giugno 1987
- art. 18, comma 12, legge della Regione Lazio n. 33 del 26 giugno 1987
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24557
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 108 e 117 Cost., l'art. 18, commi 11 e 12, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i quali stabiliscono che contro il provvedimento del sindaco, di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, <<l'interessato puo' proporre ricorso al pretore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso>> ed attribuiscono al pretore la <<facolta' di sospendere l'esecuzione del decreto>>. Infatti, premesso che, alla stregua della costante giurisprudenza della Corte, il legislatore regionale non puo' statuire in ordine a rimedi giurisdizionali ovvero ai poteri o alle facolta' dell'Autorita' giudiziaria, dato che l'art. 108 Cost. riserva la materia della giurisdizione e quella processuale alla competenza del legislatore statale; la violazione di tale parametro non puo' essere esclusa, qualora la legge regionale riproduca o disponga un rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in quanto cio' comporta <<una indebita novazione della fonte, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche sul piano applicativo>>. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve, altresi', essere dichiarata la illegittimita' costituzionale del tredicesimo comma dell'art. 18 della stessa legge regionale - il quale stabilisce che <<il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso>>, poiche', essendo state dichiarate illegittime le norme contenute nell'undicesimo e nel dodicesimo comma dello stesso articolo, detta disposizione risulta priva di autonomo significato. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 11 e 12, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del tredicesimo comma dell'art. 18 della stessa legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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