Corte costituzionale
Sentenza n. 456/1999
Corte cost., sent. 23 dicembre 1999, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 456/1999
- Data di deposito
- 23 dicembre 1999
- Data di decisione
- 14 dicembre 1999
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 7, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 1, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 5, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 3, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 6, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 2, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 8, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
- art. 12, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
Parametri
- art. 6, Costituzione
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985
- art. 12, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 25079
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 6 Cost., 12, terzo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, e 4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione) - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante <<Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunita' siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52>>, in quanto - posto che, successivamente alla instaurazione del giudizio, la deliberazione legislativa e' stata promulgata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, con l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato; e che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, il potere di promulgazione del Presidente della Regione si esercita in modo unitario e una volta per tutte rispetto al testo legislativo -, l'intervenuto esaurimento del predetto potere preclude la possibilita' di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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