Corte costituzionale

Sentenza n. 456/1999

Corte cost., sent. 23 dicembre 1999, n. 456

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
456/1999
Data di deposito
23 dicembre 1999
Data di decisione
14 dicembre 1999
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:456

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 7, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 1, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 5, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 3, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 6, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 2, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 8, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998
  • art. 12, legge della Regione siciliana del 22 settembre 1998

Parametri

  • art. 6, Costituzione
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985
  • art. 12, comma 3, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 25079

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 6 Cost., 12, terzo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, e 4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione) - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante <<Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunita' siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52>>, in quanto - posto che, successivamente alla instaurazione del giudizio, la deliberazione legislativa e' stata promulgata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, con l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato; e che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, il potere di promulgazione del Presidente della Regione si esercita in modo unitario e una volta per tutte rispetto al testo legislativo -, l'intervenuto esaurimento del predetto potere preclude la possibilita' di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze