Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1999

Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
420/1999
Data di deposito
4 novembre 1999
Data di decisione
27 ottobre 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:420

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lettera b), decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997
  • art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997
  • art. 2, comma 1, lettera c), decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997
  • art. 2, comma 1, lettera f), decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997
  • art. 4, comma 2, decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997
  • art. 2, comma 1, lettera e), decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997
  • art. 1, decreto del Ministro della sanita' n. 308 del 17 luglio 1997

Parametri

  • art. 136, Costituzione
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 24987

Non spetta allo Stato stabilire con decreto del Ministro della sanita', in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi e obblighi nei confronti delle Regioni e Province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 l. 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmoderivati) (nella specie, la Provincia autonoma di Trento aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avente ad oggetto gli artt. 1, 2, comma 1, lett. b), c), d) ed f), e 4, comma 2, del d.m. sanita' 17 luglio 1997, n. 308 - regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento al livello nazionale delle attivita' dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati - per asserita invasione delle attribuzioni in materia di igiene, sanita' ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, riservate alla Provincia dagli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto, come attuato dall'art. 2, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). Infatti - posto che, a seguito della sentenza di incostituzionalita' n. 49 del 1991 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 l. n. 107 del 1990, nell'inciso "di indirizzo e di coordinamento, alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"), sulla base delle due disposizioni che costituiscono lo specifico fondamento legislativo del predetto decreto (artt. 8, comma 4, e 11 della legge n. 107 del 1990, quest'ultimo nel testo residuo risultante dalla predetta pronuncia di incostituzionalita'), la competenza normativa del Ministro della sanita' in questo settore va essenzialmente circoscritta alla formulazione di norme di attuazione della legge n. 107 del 1990 - questi limiti non sono stati rispettati dal decreto ministeriale "de quo", limitatamente ai suindicati artt. 1, 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), e 4, comma 2, (che, pertanto, debbono essere annullati), trattandosi di prescrizioni che, per il loro contenuto, diretto a vincolare lo svolgimento di funzioni provinciali attraverso la fissazione di particolari compiti e procedure obbligatoriamente concordati con regioni e province, nonche' di forme di verifica ministeriali, chiaramente eccedono l'ambito dell'attuazione della legge, per integrare, viceversa, un modo surrettizio di esercizio di una vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' provinciale in materia, gia' dichiarata costituzionalmente illegittima; con la conseguenza che risulta lesa la competenza provinciale nel settore dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, non potendo un regolamento ministeriale porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materie loro attribuite. - S. nn. 49/1991, 250/1996, 61/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro della sanità, in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi o obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della sanità 17 luglio 1997, n. 308, limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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