Corte costituzionale
Sentenza n. 389/1999
Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 389/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:389
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996
Parametri
- art. 69, e segg., statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, e segg., legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Massime
Massima n. 24955
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali gia' individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree le previste deroghe al divieto di caccia di cui al comma 3, punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima. Conseguentemente la deliberazione del Comitato in data 2 dicembre 1996 - nella parte in cui cosi' dispone - va annullata. I poteri demandati al Comitato per le aree naturali protette (organo a composizione mista statale-regionale, istituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e peraltro soppresso, con la nuova definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, disposta dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dall'art. 7 dello stesso) in ordine alla classificazione delle aree in questione, sono infatti configurabili solo come attivita' di certazione legale dei requisiti prescritti, che si esplica nella forma dell'iscrizione nell'elenco ufficiale, iscrizione che costituisce il presupposto per l'assegnazione alle sole aree "iscritte" di particolari contributi a carico dello Stato (art. 5, comma 3) nonche', piu' in generale, per l'applicazione delle specifiche norme della legge n. 394. E poiche' tali requisiti - come si conferma nell'art. 4 della deliberazione 1^ dicembre 1993, dello stesso Comitato, recante le "modalita' per la redazione e l'approvazione dell'Elenco ufficiale" si limitano a prevedere la presenza nell'area protetta dei valori naturalistici ed ambientali indicati nell'art. 1, comma 2, della legge n. 394, e l'esistenza di un formale provvedimento istitutivo, di un soggetto gestionale e di un bilancio economico-finanziario, ne consegue che - tranne i casi per i quali, per essere l'area protetta istituita per ragioni di necessita' ed urgenza, l'art. 6, comma 1, della legge n. 394 prescrive esplicitamente al Comitato l'obbligo di esaminare anche le specifiche misure di salvaguardia adottate - dai poteri di certazione del Comitato deve ritenersi escluso ogni sindacato di legittimita' inerente (come quello esercitato nella fattispecie) a misure di disciplina venatoria relative al divieto di caccia, vigenti all'interno delle predette aree, in relazione a profili regolamentari-organizzativi la cui valutazione - restando ovviamente escluso che cio' possa in alcun modo significare l'irrilevanza del regime della caccia rispetto alle aree naturali protette - e' invece rimessa a sedi e tempi diversi da quelli propri del Comitato. La motivazione addotta a sostegno della deliberazione oggetto del conflitto si risolve percio', nel caso, in una forma di cattivo esercizio dei poteri statali, con conseguente non tollerabile menomazione delle attribuzioni della Provincia. - Riguardo ai limiti delle competenze del Comitato per le aree naturali protette, v., in particolare, S. n. 366/1992. - Sulla necessaria presenza, anche nella disciplina delle aree protette, a prescindere dalle competenze del suddetto Comitato, di vincoli, piu' o meno modulati, anche per le potesta' legislative di Regioni e Province autonome, all'attivita' venatoria ed ai prelievi faunistici ed agli abbattimenti selettivi, v., oltre a S. n. 366/1992, S. n. 35/1995, nonche', da ultimo, S. n. 168/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree "le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima";
Annulla di conseguenza, nella parte corrispondente, la deliberazione del Comitato medesimo 2 dicembre 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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