Corte costituzionale
Sentenza n. 384/1999
Corte cost., sent. 7 ottobre 1999, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 384/1999
- Data di deposito
- 7 ottobre 1999
- Data di decisione
- 30 settembre 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
- art. 5, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
- art. 2, comma 2, lett. b), legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
- art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
- art. 5, comma 3, legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
- art. 5, comma 2, legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
Parametri
- legge n. 730 del 5 dicembre 1985
Massime
Massima n. 24981
E' inammissibile la questione di legittimi' costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera b), 3, comma 4, 5, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, della legge della Regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997, recante: <<Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale>>, per indeterminatezza dei suoi termini normativi e per carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari cui l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi promosso in via d'azione - analogamente all'atto introduttivo del giudizio incidentale - deve soddisfare. Invero, premesso che l'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede, al primo comma, che i ricorsi dello Stato contro leggi regionali, delle Regioni contro leggi statali e delle Regioni contro leggi di altre Regioni devono contenere le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimita' costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate; e, al secondo comma, per cio' che qui interessa, che in questo tipo di giudizi sulle leggi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dall'art. 23 della medesima legge n. 87 del 1953 per le questioni incidentali; nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio, se e' preciso nell'identificare le disposizioni della legge regionale impugnata, non lo e' affatto nell'individuare le norme costituzionali presuntivamente violate o le norme di legge ordinaria la cui violazione ridonderebbe in violazione di norme costituzionali. Inoltre, quanto alla denunciata violazione del requisito, previsto dalla legge- quadro (evocata dal ricorso in questi termini generici), della connessione e complementarita' dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola - censura che investe gli artt. 2, comma 2, lettera b), 5, commi 2 e 3, e 3, comma 4, della legge regionale - il ricorso e' meramente assertivo; in particolare, non e' spiegato per quale ragione i criteri che la legge regionale in questione adotta in proposito, non diversamente da quelli contenuti in leggi di altre regioni non impugnate, non sarebbero adeguati al principio della prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quelle di ricezione e di ospitalita', prescritto dall'art. 2 della legge-quadro, <<ne' per quale ragione sarebbe inammissibile dare per presunta l'esistenza del requisito di connessione e complementarita' nel caso di aziende di limitate capacita' ricettive>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera b), 3, comma 4, 5, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, della legge della Regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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