Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1999

Corte cost., sent. 7 ottobre 1999, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
384/1999
Data di deposito
7 ottobre 1999
Data di decisione
30 settembre 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:384

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
  • art. 5, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
  • art. 2, comma 2, lett. b), legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
  • art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Marche del 28 ottobre 1997

Parametri

  • legge n. 730 del 5 dicembre 1985

Massime

Massima n. 24981

E' inammissibile la questione di legittimi' costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera b), 3, comma 4, 5, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, della legge della Regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997, recante: <<Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale>>, per indeterminatezza dei suoi termini normativi e per carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari cui l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi promosso in via d'azione - analogamente all'atto introduttivo del giudizio incidentale - deve soddisfare. Invero, premesso che l'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede, al primo comma, che i ricorsi dello Stato contro leggi regionali, delle Regioni contro leggi statali e delle Regioni contro leggi di altre Regioni devono contenere le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimita' costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate; e, al secondo comma, per cio' che qui interessa, che in questo tipo di giudizi sulle leggi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dall'art. 23 della medesima legge n. 87 del 1953 per le questioni incidentali; nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio, se e' preciso nell'identificare le disposizioni della legge regionale impugnata, non lo e' affatto nell'individuare le norme costituzionali presuntivamente violate o le norme di legge ordinaria la cui violazione ridonderebbe in violazione di norme costituzionali. Inoltre, quanto alla denunciata violazione del requisito, previsto dalla legge- quadro (evocata dal ricorso in questi termini generici), della connessione e complementarita' dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola - censura che investe gli artt. 2, comma 2, lettera b), 5, commi 2 e 3, e 3, comma 4, della legge regionale - il ricorso e' meramente assertivo; in particolare, non e' spiegato per quale ragione i criteri che la legge regionale in questione adotta in proposito, non diversamente da quelli contenuti in leggi di altre regioni non impugnate, non sarebbero adeguati al principio della prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quelle di ricezione e di ospitalita', prescritto dall'art. 2 della legge-quadro, <<ne' per quale ragione sarebbe inammissibile dare per presunta l'esistenza del requisito di connessione e complementarita' nel caso di aziende di limitate capacita' ricettive>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera b), 3, comma 4, 5, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, della legge della Regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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