Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1999

Corte cost., sent. 19 febbraio 1999, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1999
Data di deposito
19 febbraio 1999
Data di decisione
11 febbraio 1999
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
  • deliberazione della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997

Parametri

  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 24432

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono legittimati a parteciparvi esclusivamente i soggetti dai quali, o nei confronti dei quali, il conflitto e' sollevato. (In base a tale principio, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in relazione alla deliberazione del 22 ottobre 1997 con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni per le quali il deputato Cesare Previti e' stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giornalista David Maria Sassoli, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal Previti). - Giurisprudenza consolidata: v. S. nn. 375/1997 e 419/1995.

Massima n. 24433

Secondo la particolare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, data l'autonomia delle due fasi del giudizio - destinate a concludersi, la prima, con la delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso e, la seconda, con la decisione nel merito, oltre che con il definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto - affinche' (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) possa darsi ingresso a quest'ultima, e' necessario che il ricorrente - una volta notificati il ricorso e l'ordinanza di ammissione agli organi interessati - provveda entro il termine di venti giorni, decorrente dall'ultima notificazione, al deposito presso la Cancelleria della Corte del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni. Trattasi di termine perentorio, che va dunque improrogabilmente osservato, anche perche' da esso decorre l'intera catena di ulteriori termini stabiliti (art. 26, quarto comma) per la prosecuzione del giudizio. - Cfr. S. nn. 449/1997, 274/1998 e 342/1998.

Massima n. 24434

Va ribadito che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Cfr. S. n. 233/1993 e O. n. 126/1997. V. la seguente massima D.

Massima n. 24435

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in relazione alla deliberazione in data 22 ottobre 1997, con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni per le quali il deputato Cesare Previti e' stato sottoposto a procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giornalista David Maria Sassoli, va dichiarato improcedibile. Il ricorso e l'ordinanza della Corte costituzionale (n. 261 del 1998) che ne ha dichiarato, in sede di prima delibazione, l'ammissibilita', pur essendo stati tempestivamente notificati alla Camera dei deputati, in data 15 luglio 1998, sono stati infatti depositati presso la Cancelleria della Corte solo il 16 settembre 1998 e quindi - non essendo applicabile nei giudizi davanti alla Corte costituzionale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 - oltre il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative. - V. le precedenti massime B e C.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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