Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1999

Corte cost., sent. 19 febbraio 1999, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1999
Data di deposito
19 febbraio 1999
Data di decisione
11 febbraio 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, I parte, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Massime

Massima n. 24457

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), <<nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui e' disposta perizia>>. Infatti, premesso che la consulenza extraperitale e' suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che, pertanto, il giudice non e' vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti; <<la soluzione della questione di costituzionalita' consegue linearmente al riconoscimento gia' compiuto dalla Corte>> nelle sentenze n. 199 del 1974 e n. 345 del 1987, <<che le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicche' privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale>>. Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorieta' dell'azione penale, <<al pubblico ministero per sostenere l'accusa e' consentito avvalersi di esperti nei piu' svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazioni di oneri economici>>, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non puo' non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facolta' di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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