Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1999
Corte cost., sent. 19 febbraio 1999, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1999
- Data di deposito
- 19 febbraio 1999
- Data di decisione
- 11 febbraio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, I parte, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Massime
Massima n. 24457
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), <<nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui e' disposta perizia>>. Infatti, premesso che la consulenza extraperitale e' suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che, pertanto, il giudice non e' vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti; <<la soluzione della questione di costituzionalita' consegue linearmente al riconoscimento gia' compiuto dalla Corte>> nelle sentenze n. 199 del 1974 e n. 345 del 1987, <<che le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicche' privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale>>. Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorieta' dell'azione penale, <<al pubblico ministero per sostenere l'accusa e' consentito avvalersi di esperti nei piu' svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazioni di oneri economici>>, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non puo' non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facolta' di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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