Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1999

Corte cost., sent. 16 luglio 1999, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/1999
Data di deposito
16 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:311

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1997

Parametri

  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 35, comma 1, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 24822

In accoglimento dei ricorsi per conflitto di attribuzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato istituire con il d.P.C.m. 26 giugno 1997 (Istituzione degli organi di coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente), per il Parco nazionale dello Stelvio, il "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unita' provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul territorio del Parco, e che, conseguentemente, il suddetto decreto, nella parte in cui si riferisce al Parco Nazionale dello Stelvio, va annullato. La lettera del provvedimento impugnato, adottato unilateralmente dallo Stato, delinea infatti un intervento destinato a spiegare diretta efficacia sull'intero territorio del Parco nazionale dello Stelvio, in contrasto con gli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, specie sotto il profilo delle attribuzioni in materia di parchi e corpo forestale di cui, rispettivamente, ai numeri 16) e 21) del citato art. 8, e che, realizzato senza seguire le procedure di cooperazione richieste a tutela della configurazione unitaria del parco dall'art. 3 delle norme di attuazione dello statuto speciale, emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, si appalesa altresi' lesivo del principio di leale cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali vincolati dall'ordinamento alla gestione unitaria e coordinata del Parco nazionale dello Stelvio. D'altronde il d.P.C.m. 26 giugno 1997 risulterebbe lesivo delle competenze provinciali costituzionalmente tutelate anche nell'ipotesi in cui lo si dovesse ritenere efficace solo per il territorio della Regione Lombardia, giacche', anche se cosi' inteso, sarebbe pur sempre in contrasto con gli invocati parametri, che pur sempre richiedono, quanto meno, una previa convenzione con il Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio. - Cfr. S. nn. 271/1997, 302/1994, 366/1992 e 210/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato istituire con il d.P.C.m. 26 giugno 1997 (Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente), per il Parco nazionale dello Stelvio, il "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unità provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul territorio del Parco e, conseguentemente, annulla il decreto impugnato nella parte in cui si riferisce al Parco Nazionale dello Stelvio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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