Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1999
Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Massime
Massima n. 24416
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo. Invero - premesso che <<la giurisprudenza della Corte ritiene necessario che le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrate in ordini o collegi professionali, non siano disposte in modo automatico dalla legge, ma siano irrogate solo a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare le sanzioni al caso concreto secondo il principio di proporzione>> - come e' gia' stato rilevato nella sentenza n. 158 del 1990, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma identica a quella oggetto del presente giudizio, relativa ai dottori commercialisti, l'automatismo della sanzione disciplinare e' irragionevole, <<contrastando con il principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che informa il principio di eguaglianza>>. Ed inoltre, dopo la soppressione dell'istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego, risulterebbe contrario al principio di eguaglianza che tale tipo di sanzione rimanesse fermo soltanto per le libere professioni. - Cfr. S. n. 40/1990, <<con la quale e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma che prevedeva la destituzione di diritto del notaio>>. - Nel settore del pubblico impiego, poi, <<sono state dichiarate contrarie alla Costituzione la destituzione di diritto dell'impiegato, prevista dall'art. 85 del testo unico n. 3 del 1957 (S. n. 971/1988), e l'analoga sanzione della decadenza dal servizio introdotta dall'art. 15, comma 4-'octies', della legge n. 55 del 1990 come misura per pervenire e contrastare la delinquenza di tipo mafioso (S. n. 197/1993); la sospensione automatica dall'impiego e dall'abilitazione degli ufficiali di riscossione dei tributi, nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per taluni reati (S. n. 239/1996); la cessazione automatica dal servizio continuativo dei carabinieri per perdita del grado, a seguito della irrogazione della pena accessoria della rimozione (S. n. 363/1996)>>. - Riguardo alla decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attivita' come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio, v., tra le molte, S. nn. 297/1993 e 226/1997. - Cfr., inoltre, S. nn. 203/1995 e 249/1997, nelle quali la Corte ha precisato che <<non e' invocabile un parallelismo tra l'ipotesi dell'assunzione e quella della destituzione del pubblico dipendente, dal momento che la prima attiene ai requisiti soggettivi indicati dal legislatore per la scelta dei piu' idonei aspiranti all'accesso, mentre la seconda comporta la rimozione di uno 'status' gia' acquisito>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere
e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di
diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano
riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma
dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze