Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1999
Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 829 del 14 dicembre 1973
Massime
Massima n. 24727
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge. Infatti, posto che le predette indennita' costituiscono una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione e' differita - in funzione previdenziale - al fine di agevolare la selezione di eventuali difficolta' economiche che possano insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, e che tale funzione assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di quei soggetti nel nucleo familiare del 'de cuius', dal quale essi ricevevano un sostentamento, venuto a cessare in tutto o in parte dopo la sua morte; appare evidente che in assenza dei soggetti stessi la menzionata funzione previdenziale perde quella rilevanza tipica, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennita'; con la conseguenza che la devoluzione 'mortis causa' di questa deve rimanere soggetta alle generali regole successorie. Pertanto, data la connotazione unitaria, per natura e per funzione, di tutte le indennita' di fine rapporto, <<e' sufficiente in questa sede ribadire che essa comporta la generale applicabilita' a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi principi informatori della materia e, in particolare, delle disposizioni sulla successione ereditaria>>. - Cfr., tra le molte, S. nn. 243/1993 e 99/1993, con le quali, all'esito di una complessa fase di evoluzione giurisprudenziale, la Corte <<e' definitivamente pervenuta al superamento dell'iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale dei vari trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, dei quali - cosi' come in precedenza era avvenuto per quelli del settore privato - e' stata infine esplicitamente riconosciuta l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale>>. - In ordine alle pronunce di illegittimita' costituzionale delle analoghe normative disciplinanti l'attribuzione ai superstiti nella forma indiretta delle diverse indennita' di fine rapporto nei settori privati e pubblici, v., in particolare, S. nn. 243/1997, 106/1996, 319/1991, 471/1989, 8/1972. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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